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Dopo l'entrata in vigore del decreto milleproroghe scatta per gli inquilini la possibilità di usufruire di una mini-sospensione per tre mesi, dopo averne fatto opportuna richiesta al giudice. Confedilizia ha pubblicato un vademecum per proprietari e affittuari per capire come funziona la proroga sfratti per il 2015.

Proroga sfratti requisiti -  la misura riguarda gli sfratti per "finita locazione di immobili abitativi". A presentare la richiesta al giudice può essere l'inquilino che già aveva avuto la proroga del blocco con: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, con over 65, malati terminali invalidi oltre il 66% all'interno del nucleo familiare, senza possesso di altra abitazione adeguata nella regione di residenza (riguarda anche famiglie con figli a carico).

Proroga sfratti comuni interessati - sono 870 i comuni interessati, gli stessi dove già c'era stata la proroga del blocco degli sfratti. Sono 117 capoluoghi, 377 comuni confinanti con più di 10mila abitanti, 716 comuni ad alta densità abitativa.

Sospensione fino al 28 giugno: su richiesta della parte interessata, il giudice  può disporre la sospensione fino al 28 giugno 2015, cioè fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe (il 28 febbraio).

Niente tasse per l'affitto 'sospeso': nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Di tali benefici fiscali non si tiene peraltro conto ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'irpef dovuto per l'anno 2016.

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