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Cosa dice la sentenza n. 21792/2019
Cosa dice la sentenza n. 21792/2019 della Cassazione GTRES

La Cassazione è intervenuta sul tema della fideiussione per l’acquisto della casa da costruttore. Vediamo quanto stabilito.

Con la sentenza n. 21792/2019, la Cassazione ha affermato che l’acquirente di un edificio in corso di costruzione, in caso di inadempimento della parte venditrice, può escutere la fideiussione che gli è stata rilasciata dall’impresa costruttrice in sede di stipula del contratto preliminare solo se il contratto preliminare è ancora vigente.

Se dunque il contratto preliminare è già stato sciolto, perché l’acquirente ha dichiarato il recesso del contratto e preteso il pagamento della caparra confirmatoria raddoppiata, la fideiussione non può essere escussa.

Si ricorda che la fideiussione garantisce al promissario acquirente la restituzione di quanto egli abbia versato alla parte venditrice.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha rilevato che la norma sull’escussione della fideiussione afferma che l’escutibilità può essere effettuata una volta verificatasi la situazione di crisi a condizione che:

  • nel caso del pignoramento, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto;
  • nel caso dell’apertura della procedura concorsuale, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.

Secondo la Cassazione, da un lato l’espressione “comunicare la volontà di recedere” significa non avere ancora esercitato il recesso e, quindi, non avere ancora sciolto il contratto preliminare; dall’altro lato, se è vero che il mancato subentro della procedura concorsuale è una “condizione” per l’escussione della fideiussione, è anche vero che il contratto preliminare deve essere ancora vigente, e non già sciolto, per permettere alla procedura di subentrarvi.

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