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DAC 7 e piattaforme di intermediazione
Gli avvocati Donatella Marino e Luigi Vele Hospitality Law Lab

Dal 2024, in Europa, ogni gestore di piattaforma di intermediazione online come Amazon, ma anche Airbnb o Booking, per esempio - deve comunicare alle autorità fiscali tutti i dati relativi a quei soggetti che usano la piattaforma di intermediazione per “vendere” agli utenti finali i propri prodotti o servizi. Che sono, per il Real Estate e la Hospitality, la disponibilità di alloggi. Lo prevede la Direttiva europea nota come DAC 7.

Ma sin dal suo debutto, la DAC 7 ha generato molti dubbi interpretativi. Questo perché le norme europee usano termini e concetti non esistenti o di diverso significato nel nostro ordinamento. Finalmente, però, è arrivato un primo chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.

Ne abbiamo parlato con due partner di Hospitality Law Lab: Donatella Marino, avvocato civilista fondatore di HLL che ha dedicato un team al Real Estate e alla Hospitality e con Luigi Vele, avvocato tributarista, partner nello Studio MBA del Prof. Giuseppe Marino, Ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Milano.

La DAC 7 ha preso di sorpresa molti operatori del Real Estate e della Hospitality. Come si sono organizzati?

Nessun problema per coloro che si erano allineati per tempo ai nuovi obblighi di chiarezza e trasparenza imposti dall’Europa ai gestori di piattaforme di intermediazione. A tutela del consumatore/turista, infatti, ma anche dell’inquilino, l’Europa sta da tempo costruendo un impianto di regole che impongono obblighi rigidi e specifici a carico di chi opera o intermedia on line, gestendo siti e-business che “vendono” i prodotti propri dell’operatore stesso, oppure gestendo piattaforme di intermediazione on line che mettono in contatto gli user fornitori di prodotti o servizi con gli user fruitori, che li acquistano.

Le nuove norme europee hanno anche imposto di dotare le Autorità garanti dei singoli Paesi membri di nuovi e rilevanti poteri di vigilanza e sanzionatori. I player che si erano allineati a queste normative non hanno, quindi, trovato difficoltà con la

DAC 7 non fa altro che riprendere i concetti e gli obblighi di trasparenza posti a tutela di consumatori/viaggiatori per applicarle alla trasparenza in ambito fiscale.

Cosa richiede il decreto attuativo della Direttiva nota come DAC 7?

Il D. Lgs. 1 marzo 2023 n. 32, che ha implementato nel nostro ordinamento la Direttiva n. 2021/514/UE (cd. DAC 7), richiede che i “gestori di piattaforme” digitali di intermediazione dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione, quindi, per la prima volta, entro lo scorso 31 gennaio 2024 (termine poi prorogato eccezionalmente al 15 febbraio 2024), i dati e i corrispettivi percepiti dei “venditori” attivi sui loro portali.

La norma fiscale si è posta nel solco delle numerose e corpose normative europee in materia di cooperazione amministrativa e in linea con la normativa a tutela del consumatore. Sono norme che stanno ridisegnando il settore della gestione e dell’intermediazione on line nel mercato del Real Estate (non solo di quello alberghiero, dunque, ma anche del c.d. extra-alberghiero, degli “affitti brevi” e in parte del residenziale ordinario) sia dal punto di vista civilistico, con specifico riferimento all’offerta contrattuale proposta attraverso il sito o la piattaforma, sia dal punto di vista fiscale.

Chi sono i “venditori” nel Real Estate e nella Hospitality, secondo la DAC 7?

Secondo la DAC 7 e il suo decreto attuativo, con il termine “venditori” ci si riferisce a un utente (user) che si è registrato sulla piattaforma di intermediazione on line (può essere una persona fisica o giuridica) e che svolge un’attività pertinente (quindi, nel nostro caso, conclude un contratto di locazione o di soggiorno).

Chi sono i gestori di queste piattaforme di intermediazione, nel mondo Real Estate e Hospitality, secondo la DAC 7?

La DAC 7 usa il termine “piattaforma” per indicare qualsiasi software, compresi i siti web o le app, che sia accessibile agli utenti e che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti potenzialmente interessati allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, l’attività (di locazione, per esempio) per tali utenti fruitori.

In altre parole, la DAC 7 impone obblighi di comunicazione all’autorità fiscale a carico dell’entità che gestisce la piattaforma di intermediazione che mette in contatto chi offre i servizi (di locazione o alloggio in struttura ricettiva, come specificati nella normativa stessa),

registrandosi sulla piattaforma e pubblicando il relativo annuncio, con gli utenti “consumatori” della piattaforma interessati all’attività inserzionata, cui i primi sperano di “vendere” i loro prodotti e servizi.

Qual è la novità interpretativa introdotta dalla Agenzia delle Entrate?

Con la risposta n. 122/2024, pubblicata pochi giorni fa (3 giugno u.s.), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’attività di intermediazione esercitata tra strutture ricettive e clienti finali, gestite da una società per il tramite di una sua piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consente di configurare in capo a quest’ultima lo status di “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”, ai fini della Direttiva DAC 7, così come implementata in Italia dal D. Lgs.  32/23.

Non ha accolto, quindi, la posizione sostenuta dalla Società che aveva presentato l’interpello, la quale non si riteneva destinataria di questi obblighi di comunicazione in quanto si occupava - a fronte del riconoscimento di una commissione per l’attività di intermediazione - della promozione e commercializzazione del territorio, anche per il tramite di una propria piattaforma di prenotazione che, pur fungendo da strumento di collegamento tra il “venditore” (struttura alberghiera) ed il “cliente finale”, non gestiva né le transazioni, né i pagamenti e non conservava memoria dei relativi dati sensibili come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.

L’AdE ha, invece, optato per la sussistenza in capo alla Società istante dell’obbligo di comunicazione, in quanto tale piattaforma, consentendo l’interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l’efficace e mirato svolgimento delle proprie attività, integrando, così, i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall’art. 2, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 32/2023. Ciò anche in linea con la definizione di piattaforma contenuta nel par. 4 del Commentario alle “Model Rules” dell’OCSE.

Indispensabile, quindi, mantenere vigile l’attenzione, se si opera nel Real Estate e nella Hospitality avvalendosi anche di una piattaforma (propria o gestita da terzi), non solo rispetto ai tradizionali adempimenti burocratici, ma anche verso la rigorosa compliance con le normative europee.

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