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Dallo scorso 5 luglio è possibile per i sostituti di imposta comunicare il diniego dei modelli 730-4 relativi a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

Le comunicazioni di diniego sono trasmesse:

La comunicazione va effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili ovvero, se successiva, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare il diniego.

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.

I sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013 può essere compilato utilizzando il software “Comunicazione 730–4 2013” (versione 1.0.0 del 28/02/2013) reperibile nella sezione “Compilazione e invio”.

La comunicazione deve contenere:

  • l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;

  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;

  • l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

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