La circolare n. 13/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 19% dei premi per l’assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulata relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, istituita con la legge n. 205/2017, spetta non solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma anche per quelle rinnovate, a partire dallo stesso 2018, alle medesime condizioni e ciò in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Il nuovo beneficio è previsto dalla lett. f-bis) art. 15, comma 1, del Tuir. L’ambito oggettivo del nuovo beneficio riguarda solo le polizze stipulate o rinnovate a decorrere dallo scorso periodo d’imposta.
Ciò significa che per una polizza già in essere nel 2018, ma rinnovata quest’anno, i relativi premi potranno essere detratti solo a partire dal Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020. Diversamente, i premi relativi a una polizza stipulata o rinnovata nel 2018 potranno essere detratti ora indicandoli ai righi E8/E10 (per il Modello 730/2019) o RP8/RP10 (per il Modello Redditi PF/2019) utilizzando il codice 43 (occorrerà indicarvi anche gli eventuali importi presenti ai punti da 341 a 352 della CU/2019 con lo stesso menzionato codice).
Non ci sono limiti di detrazione, anche con riferimento a più unità immobiliari (la detrazione è però preclusa laddove l’assicurazione riguardi solo la pertinenza), e non è legata all’intestazione dell’immobile assicurato. Il diritto spetta al contraente della polizza anche se questi non è intestatario del bene. Se i premi si riferiscono ad assicurazioni che coprono più rischi, la detrazione compete per la sola parte del premio che copre gli eventi calamitosi.
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