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Codici tributo per lo sconto in fattura di ecobonus e sismabonus
I codici tributo per lo sconto in fattura di ecobonus e sismabonus GTRES

Sono stati istituiti i codici tributo per lo sconto in fattura di ecobonus e sismabonus. Vediamo quali sono e come utilizzarli.

Con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’“istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli   interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus), di cui rispettivamente agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni”.

Come spiegato, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24”, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6908” denominato “Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;

  • 6909” denominato “Sismabonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

E’ stato poi sottolineato che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna ‘importi a debito versati’”.

Con la risoluzione 94/E, sempre del 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha invece fatto chiarezza in merito all’“utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus acquisti), nonché per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR-Ridenominazione dei codici tributo “6890” e “6891”.

In particolare, è stato reso noto che le quote annuali dei suddetti crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018:

  • 6890” denominato “Ecobonus – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”;

  • 6891” denominato “Sismabonus – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquiese 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.

Anche in questo caso, è stato sottolineato che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a credito compensati’, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna ‘importi a debito versati’”.

Ecobonus, la proposta dell’accredito

In tema di ecobonus si parla ora della possibilità di ricevere un accredito sul conto di una somma pari alla detrazione fiscale. La proposta è contenuta in un emendamento. Come spiegato da Edil portale, che illustra il contenuto dell’emendamento, la proposta è quella di poter scegliere, in alternativa all’opzione dello sconto in fattura, di ricevere un credito di importo pari all’ammontare della detrazione spettante per gli interventi realizzati.

Un credito che, come sottolineato, “verrebbe erogato dallo Stato, in dieci rate annuali, su un conto corrente dedicato e non contribuirebbe alla formazione del reddito imponibile”. L’obiettivo della misura sarebbe quello di tutelare gli incapienti e andare incontro alle piccole imprese.

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