La risposta dell'Agenzia delle Entrate
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Un approfondimento sul tema dello sconto in fattura per l'ecobonus
Un approfondimento sullo sconto in fattura per l'ecobonus GTRES

Con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito, in tema di ecobonus, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta di cui all’art. 13, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito per le accise. A fare istanza di interpello una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale e che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quanto disposto in tema di sconto in fattura per l’ecobonus. Sottolineando il contenuto dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, il quale prevede che “per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241.... Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi...”.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha quindi spiegato che “il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica sull’edificio condominiale l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa acquisisce così un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di ‘sconto’ sul corrispettivo dovuto. L’impresa può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario (cfr. provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio 2019)”.

Le Entrate hanno dunque sottolineato che “tanto premesso, l’articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che ‘a decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi’”.

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 Accise”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Aggiungendo che “non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “in virtù del rinvio all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d’imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello ‘F24 Accise’ - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale”.

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