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Cessione parziale crediti superbonus e bonus edilizi
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Un lettore di FiscoOggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate, ha scritto agli esperti del Fisco per chiarire la possibilità o meno di cedere in forma parziale i crediti del superbonus 110 e dei bonus edilizi, soprattutto per quanto riguarda le cessioni successive alla prima. Vediamo qual è la stata la risposta

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni indicate nel primo comma del decreto legge n. 34/2020 - lettera a (sconto in fattura) e lettera b (prima cessione del credito), relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (articolo 121, comma 1-quater, del decreto legge n. 34/2020). Per verificare che tale disposizione sia rispettata, è previsto che a questi crediti sia attribuito un codice identificativo che andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.

Come spiegato dall’Agenzia delle entrate, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono caricate nella “Piattaforma cessione crediti” già suddivisi in rate annuali di pari importo, a ciascuna delle quali viene attribuito un codice univoco.
Poiché il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto dal contribuente titolare della detrazione, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate potranno essere cedute (sempre per l’intero importo) anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in questo caso, anche in modo frazionato).

Si ricorda, infine, che queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022

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