Il rialzo della ringhiera del balcone può richiedere l'approvazione da parte dell'assemblea: ecco quando procedere e in che modo.
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Ringhiera del balcone in condominio
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Per ragioni di sicurezza o più semplicemente per motivi legati a un fattore estetico, è possibile fare il rialzo della ringhiera del balcone in condominio, cioè uno degli interventi più richiesti dalle famiglie, in particolare dai nuclei dove sono presenti bambini. La modifica dei parapetti è soggetta a specifiche imposizioni di legge e, fatto non meno importante, in alcuni casi anche ad autorizzazione in assemblea. Ma come orientarsi?

Le ringhiere dei balconi sono condominiali o private?

Prima di entrare nel merito dei permessi necessari per il rialzo delle ringhiere dei balconi, è innanzitutto necessario dirimere un dubbio comune: il parapetto è condominiale o privato? Comprendere questa distinzione è fondamentale per definire il tipo di intervento da svolgere e, come facile intuire, anche l’eventuale ottenimento di specifiche autorizzazioni.

In linea generale, così come anche confermato dalla Cassazione con la sentenza 587/2011:

  • balconi aggettanti sono normalmente privati, poiché non hanno una funzione comune a tutto il condominio, ma servono unicamente il proprietario dell’appartamento a cui sono collegati;
  • balconi incassati rientrano invece nelle parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, se integrati nei muri perimetrali o se influiscono sulla stabilità o l’estetica dell’immobile.

Eppure, anche per i balconi aggettanti, i parapetti, le ringhiere e i frontalini possono essere considerati parti comuni, se contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio, come spiegato sempre dalla Cassazione con la sentenza 30071/2017.

Questa distinzione è importante per capire su chi ricadano le responsabilità e le spese di eventuali interventi, come l’installazione di un’alzata per ringhiera. Se il parapetto ha una funzione estetica, le spese di rialzo o manutenzione sono a carico di tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. In caso contrario, e per balconi completamente privati, tali costi sono a carico del singolo proprietario.

Le autorizzazioni per alzare una ringhiera esistente

Compresa la differenza tra ringhiere private e comuni al condominio, è utile analizzare quali tipo di autorizzazioni siano necessarie per il loro innalzamento. Ad esempio, in quali casi serve l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale e, ancora, quando i permessi dal Comune?

Quando serve l’approvazione in assemblea

In linea generale, le modifiche alla ringhiera del balcone rientrano nell’articolo 1122 del Codice Civile, che prevede che il singolo condomino possa eseguire opere sull’unità immobiliare di sua proprietà, o sulle parti comuni, a condizione che non compromettano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Di norma:

  • se le ringhiere dei balconi condominiali sono considerate parti comuni dello stabile, il singolo proprietario non può modificarle autonomamente. Servirà quindi il raggiungimento di una maggioranza qualificata in assemblea, pari alla maggioranza degli intervenuti purché rappresentino almeno la metà dei millesimi dello stabile, in base all’articolo 1136 del Codice Civile;
  • se le ringhiere sono invece private, il singolo potrà procedere autonomamente solo se non contribuiscono al decoro architettonico dello stabile, ad esempio perché ininfluenti sulle facciate. In caso contrario, servirà sempre l’approvazione in assemblea.
Ringhiere per piccoli balconi
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Tuttavia, è bene sapere anche che:

  • se l’intervento è motivato da esigenze di sicurezza per rendere conforme il parapetto alle normative vigenti, come il D.M. 236/1989, l’assemblea deve approvare l’intervento, salvo motivi ragionevoli di diniego, poiché si tratta di un adeguamento obbligatorio. È il caso, ad esempio, della necessità di alzare la ringhiera del balcone per i bambini, se di altezza inferiore alle prescrizioni di legge;
  • il regolamento condominiale può imporre specifiche prescrizioni sull’aspetto estetico della ringhiera, ad esempio definendo forma, colore e materiali utilizzabili;
  • se nel regolamento contrattuale sono presenti divieti al cambio delle ringhiere, l’eventuale modifica dello stesso regolamento dovrà essere approvata all’unanimità.

Naturalmente, se si interviene su una parte comune dello stabile, è indispensabile rispettare l’articolo 1102 del Codice Civile: l’uso delle parti comuni è consentito dal singolo, purché non ne alteri la loro destinazione o non si impedisca ad altri di farne uso.

Per le ringhiere sono necessari titoli abilitativi in Comune?

Ottenuta l’eventuale approvazione dall’assemblea, è più che normale chiedersi se l’intervento richieda specifici titoli abilitativi in Comune. In linea generale, il rialzo delle ringhiere dei balconi rientra nell’edilizia libera e, di conseguenza, non richiede autorizzazioni specifiche.

Tuttavia, se si rende necessaria la predisposizione di ponteggi e l’occupazione di suolo pubblico, potrebbe servire una CIL da presentare sempre in Comune. È però utile ricordare che i regolamenti edilizi comunali potrebbero imporre requisiti aggiuntivi: ad esempio, alcuni Comuni possono prevedere la CILA o la SCIA se l’intervento modifica l’aspetto estetico dell’edificio.

Ancora, se si deve intervenire su un parapetto in muratura, potrebbe rendersi necessario il coinvolgimento di un tecnico abilitato - un geometra, un architetto o un ingegnere - e l’apertura di una specifica pratica edilizia.

Cosa sapere per alzare la ringhiera del balcone

Appresi i vincoli autorizzativi, prima di procedere a modificare le ringhiere è utile prendere in considerazioni altri fattori, come i limiti d’altezza previsti per legge o, ancora, le idee per realizzarle e i relativi costi.

Qual è il limite di altezza di una ringhiera sul balcone?

In merito all’altezza delle ringhiere dei balconi in condominio, il riferimento è al D.M. 236/1989. Quest’ultimo prevede che i parapetti:

  • abbiano un’altezza minima di 100 centimetri, misurata dal piano calpestio al bordo superiore del corrimano o della traversa;
  • siano inattraversabili da una sfera di 10 centimetri di diametro.

Bisogna però precisare che i regolamenti edilizi comunali potrebbero prevedere altezze diverse: ad esempio, in molte città è richiesta un’altezza di 110 centimetri per i balconi a 5 metri dal suolo. È quindi indispensabile informarsi presso gli uffici preposti del proprio Comune.

Quanto costa alzare una ringhiera

Ma quanto costa alzare la ringhiera del balcone? La spesa varia a seconda della tipologia di intervento, dei materiali utilizzati e della zona di residenza. Non è quindi possibile fornire delle soglie di prezzo universali, bensì solo generiche.

Ad esempio, se ci si chiede come alzare una ringhiera in ferro e quali siano i costi, bisogna indicativamente considerare una spesa tra i 90 e i 300 euro al metro. Considerando invece altri materiali, ed escludendo i costi di manodopera, in media i riferimenti sono:

MaterialeCosto
Acciaio inoxtra 180 e 650 euro al metro
Alluminiodai 150 ai 400 euro al metro
Vetrodagli 85 ai 470 euro al metro
Legnodai 65 ai 360 euro

In alternativa, è possibile procedere autonomamente con un kit per alzare la ringhiera del balcone, disponibile nelle principali catene di fai da te, con prezzi variabili da 50 a 200 euro al metro. 

Ringhiera del balcone in condominio
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Tuttavia, chi in un contesto condominiale deve sostenere queste spese? Come precedentemente spiegato:

  • se le ringhiere sono parti comune dello stabile, oppure concorrono al decoro architettonico dello stesso, la spesa di adeguamento è suddivisa fra i condomini in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile;
  • se l’intervento è completamente privato, la spesa spetta al singolo proprietario.

Come scegliere la ringhiera per il balcone

Considerando come i costi siano decisamente variabili in base al materiale utilizzato, quali sono le idee per alzare la ringhiera del balcone da seguire? 

È utile scegliere materiali e strutture che siano in grado di combinare estetica, funzionalità e sicurezza. Ad esempio:

  • le ringhiere con grigliati in legno sono facili da fissare, garantiscono un aspetto naturale e offrono molta privacy;
  • parapetti in acciaio e in alluminio sono molto moderni, resistono a lungo alle intemperie e richiedono una ridotta manutenzione nel tempo;
  • le coperture in vetro temperato sono minimaliste e sempre più gettonate e, in più, offrono il massimo della visuale;
  • le ringhiere in ferro battuto donano un aspetto tradizionale e molto curato al balcone, soprattutto se inserite all’interno di contesti storici.

In più, si può valutare l’installazione di reti di sicurezza sulle ringhiere - ideali per i bambini e gli animali domestici - oppure completarne l’estetica con fioriere sospese fisse.

Come ampliare un balcone in condominio

Tra i lavori sul balcone in condominio, oltre alla modifica delle ringhiere si potrebbe pensare a un ampliamento del balcone. Ma come si procede?

Innanzitutto, comportando delle modifiche strutturali, l’ampliamento del balcone richiede sempre l’approvazione da parte dell’assemblea, con una maggioranza qualificata, ovvero con la maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno la metà dei millesimi del condominio, come da articolo 1136 del Codice Civile. Inoltre, se l’intervento è vietato da regolamento contrattuale, servirà l’unanimità per la sua modifica.

Dopodiché, servirà ottenere il permesso a costruire in Comune, dato che l’ampliamento altera il volume dell’unità immobiliare e può influire sulla tenuta statica dell’edificio. Solo per interventi minori, che non abbiano un impatto volumetrico significativo, potrebbe essere sufficiente la SCIA.

A questo scopo, è indispensabile avvalersi di una consulenza tecnica da un professionista abilitato - come un geometra, un ingegnere o un architetto - per la realizzazione del progetto e l’apertura della pratica edilizia, anche perché l’intervento dovrà essere conforme con le normative nazionali e locali vigenti.

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