Ecco come comportarsi e a chi rivolgersi in caso di possesso o di reperimento di materiale di presunto interesse archeologico
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Vasi e reperti antichi
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La normativa attuale attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a decorrere dall’anno 1909, ovvero dall'emanazione della legge 364 del 1909 da parte di re Vittorio Emanuele III. Il possesso di un’anfora o di una moneta antica, pertanto, è ammesso nei casi espressamente previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto 42 del 2004). Occorre riuscire a dimostrare che il possesso di questi oggetti culturali derivi da situazioni lecite. Ma, concretamente, cosa bisogna fare se si hanno dei reperti archeologici in casa

Cosa fare se si hanno reperti archeologici?

Chi ritrovi fortuitamente cose immobili o mobili indicate all’articolo 10 del decreto legislativo 42 del 2004 (i cosiddetti "beni culturali" di cui parla il Codice) deve farne denuncia immediata, entro 24 ore, alle autorità competenti, ovvero alla Soprintendenza, al sindaco, alle autorità di pubblica sicurezza o ai carabinieri, questi ultimi preposti alla tutela del patrimonio culturale. 

Non essendoci in Italia una sanatoria per i reperti archeologici, è importante che lo scopritore osservi quanto disposto dalla legge e conservi temporaneamente i beni culturali ritrovati. Peraltro, le norme specificano di non toccare gli oggetti e di lasciarli nel luogo e nelle condizioni in cui siano state rinvenute. 

Rivolgendosi alle autorità, occorre comunicare le proprie generalità, l’ubicazione, la descrizione e le foto degli oggetti rinvenuti. La detenzione illegale di reperti archeologici può portare, infatti, a sanzioni penali.

Antico vaso esposto
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Reperti archeologici di famiglia: serve il possesso lecito

È ovvio che può trattarsi di anfore, monete e altri reperti archeologici di famiglia, ovvero detenuti in casa da diverso tempo, magari immemore perché appartenuti ai genitori o a cari estinti. 

Anche in casi come questi, il Codice dei beni culturali e del paesaggio impone che si dimostri il possesso legale, in quanto la normativa attribuisce allo Stato la proprietà di tutti gli oggetti di interesse artistico, storico e archeologico rinvenuti sottoterra o in mare dopo il 1909.

La detenzione di reperti archeologici è un reato 

Se trovo un reperto archeologico nel mio terreno e non riesco a dimostrarne il possesso legale, l’eventuale detenzione può rappresentare un reato. Ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo 42 del 2004, infatti: 

"le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile". 

Pertanto, il possesso di oggetti definiti dall’articolo 10 del Codice come "beni culturali", costituisce un reato a meno che non si riesca a dimostrare che derivi: 

  • da una appropriazione che duri da prima del 1909 e si hanno foto, documenti e lettere che possano dimostrarlo;
  • da un acquisto regolare sul mercato autorizzato con tanto di ricevuta o certificato d’acquisto;
  • da reperti archeologici ereditati. Anche in questo caso, occorre dimostrare il possesso legale del defunto;
  • dallo Stato come quota parte del premio di rinvenimento ai sensi degli articoli 90-93 del decreto legislativo 42/2024 spettante allo scopritore o al proprietario del terreno che abbia restituito del materiale archeologico. 

Reperti archeologici ritrovati, cosa conviene fare?

Nei casi visti finora, la dimostrazione di possedere legalmente dei reperti archeologici comporta l’onere di farne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio del territorio di competenza: 

  • nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • con modulo di "Comunicazione inerente il possesso o la detenzione di materiale archeologico" che si può reperire sul portale della Soprintendenza;  
  • con firma digitale oppure sottoscritta da firma autografa;  
  • accompagnata dalla copia del documento di identità;
  • con foto, certificati e altri titoli allegati, utili a dimostrare la liceità del possesso;
  • il cui invio può essere effettuato per Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo sabap-pd-tv-bl@pec.cultura.gov.it o per posta elettronica ordinaria all’indirizzo sabap-pd-tv-bl@cultura.gov.it o portata a mano alla sede della Soprintendenza, presso il Palazzo Folco di Via Aquileia, 7 - 35139 Padova. 
Vasi antichi in esposizione
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Si possono comprare reperti archeologici

Chi non riesce a dimostrare il possesso lecito di reperti archeologici può vedersi applicare l’articolo 518 del Codice Penale che prevede la reclusione da 2 a 6 anni e una multa fino a 1.500 euro

A stabilire se il possesso sia lecito è il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Appare scontato che anche l’acquisto di reperti archeologici debba avvenire in maniera legale, per mezzo di operatori autorizzati e con documentazione che ne attesti l’origine lecita. È pertanto vietato e illegale: 

  • comprare da fonti non ufficiali, senza documenti, al pari della ricettazione o del furto di beni culturali;
  • possedere un reperto archeologico senza avere i necessari documenti che ne dimostrino la provenienza legale (detenzione precedente all'anno 1909, acquisto ed eredità legali, premio di rinvenimento). 

Occorre, dunque, che i reperti archeologici in vendita siano certificati, con rilascio di regolare ricevuta fiscale e certificato di autenticità e provenienza. Anche per l’acquisto, in caso di mancato rispetto delle norme dell’articolo 91 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si rischiano sanzioni penali.

Quanto spetta a chi trova un reperto archeologico?

L’articolo 92 del decreto legislativo 42/2004 stabilisce che il ministero della Cultura corrisponde un premio non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate: 

  • al proprietario dell’immobile all’interno del quale sia avvenuto il ritrovamento;
  • al concessionario dell’attività di ricerca;
  • allo scopritore fortuito. 

In tutti i casi, è importante determinare quanto vale un reperto archeologico. La stima viene effettuata dal ministero della Cultura che può riconoscere anche un acconto, pari per esempio a un quinto. Il valore stimato dal ministero può essere accettato o contestato dal soggetto al quale spetti. 

In caso di mancato accordo, si può richiedere una perizia indipendente o ricorrere in tribunale. Per quanto concerne la modalità di pagamento, la legge riconosce sia il denaro, che il rilascio di parte di reperti, come premio di rinvenimento. Infine, si può prevedere anche il credito d’imposta a beneficio del ritrovatore. 

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