Trentasette morti in piscina tra il 2024 e il 2025, oltre la metà dei quali bambini sotto i 14 anni. Sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che hanno spinto il Parlamento ad agire. In questo contesto, infatti, la Camera ha approvato all'unanimità, con 244 voti favorevoli, un emendamento al cosiddetto DL Sport, che introduce nuovi obblighi di sicurezza per i sistemi di aspirazione delle piscine. Su tutti, la chiusura per le piscine che hanno bocchettoni di aspirazione fuori norma.
Cosa prevede l'emendamento sui bocchettoni e le griglie
Il testo approvato dalla Camera stabilisce che, nelle piscine pubbliche, nelle strutture private aperte al pubblico e in quelle a uso collettivo, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione devono essere progettati e mantenuti in modo da impedire fenomeni vorticosi con effetto ventosa su qualsiasi parte del corpo dei bagnanti — capelli, indumenti, arti.
Il riferimento esplicito va a griglie di fondo, bocchettoni e ogni altro componente destinato all'aspirazione dell'acqua. La sanzione è immediata: in caso di inadempimento, l'impianto deve essere chiuso fino alla completa messa a norma. Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e manutenzione.
L'emendamento istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Le strutture private — incluse quelle condominiali e quelle delle strutture ricettive — non rientrano in questa copertura: i costi di adeguamento resteranno a carico dei rispettivi proprietari o gestori.
Un'altra misura inizialmente inserita nel pacchetto, l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni, è stata ritirata prima del voto finale. L'emendamento della deputata leghista Laura Cavandoli era ancora presente nelle versioni del testo circolate in mattinata, ma è stato stralciato prima dell'approvazione dell'Aula.
La norma non è ancora definitivamente in vigore. Acquisterà efficacia soltanto dopo la conferma del Senato e la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento restano applicabili le normative regionali e i criteri dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.
Piscine condominiali: cosa cambia
Per chi vive in un condominio dotato di piscina, la domanda più urgente è diretta: questa norma si applica anche alla piscina sotto casa?
La risposta, allo stato attuale, è non con certezza. Il testo approvato dalla Camera richiama esplicitamente le piscine pubbliche, quelle private aperte al pubblico e quelle a uso collettivo — ma non menziona le piscine condominiali, che nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 costituiscono una categoria distinta (tipo b), separata dalle strutture alberghiere, dei campeggi e dei circoli sportivi (tipo a/2).
Una lettura estensiva della norma, fondata sulla finalità di tutela dei bagnanti, non può essere esclusa. Ma senza un chiarimento espresso — che il testo oggi non fornisce — i condomini si trovano in una zona grigia interpretativa, almeno fino a quando il Senato non si pronuncerà o non interverranno circolari applicative delle autorità competenti.
La legge quadro (DDL A.C. 2576) include i condomini
Il vuoto lasciato dal DL Sport è destinato a essere colmato dal disegno di legge A.C. 2576, la futura legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine su cui lavora il ministro Musumeci, attesa per l'autunno. A differenza dell'emendamento al DL Sport, il DDL include espressamente le piscine condominiali nella sottocategoria A2.5 ("strutture ad uso di più unità abitative, quali condomìni, supercondomìni e consorzi edilizi") e ne disciplina in dettaglio obblighi, figure di riferimento e responsabilità.
In base al DDL, per le piscine condominiali:
- l'amministratore di condominio è individuato come gestore responsabile della piscina;
- il responsabile della piscina è una figura nominata per iscritto dal gestore; in assenza di nomina, le sue funzioni ricadono direttamente sull'amministratore;
- l'incarico per gli impianti tecnologici può essere affidato a un professionista esterno qualificato, ferma restando la responsabilità di organizzazione e vigilanza del gestore.
Cosa deve fare oggi l'amministratore di condominio
Anche in attesa della legge quadro, l'amministratore condominiale non è privo di obblighi. Il codice civile (artt. 1130 e ss.) gli impone di garantire la conservazione e la gestione sicura delle parti comuni e di compiere gli atti conservativi necessari. La piscina e i suoi impianti sono beni soggetti alla custodia del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.: un incidente legato a un bocchettone difettoso può far scattare la responsabilità oggettiva del condominio.
È quindi consigliabile che gli amministratori — indipendentemente dall'esito del percorso parlamentare — verifichino già ora lo stato dei sistemi di aspirazione e valutino interventi preventivi di adeguamento.
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