Autoconsumo collettivo in condominio, come funziona e quali incentivi

L'autoconsumo collettivo in condominio permette di abbattere la bolletta energetica e ottenere interessanti incentivi fiscali
Autoconsumo in condominio con il fotovoltaico
Unsplash

Al fine di abbattere i costi energetici e l’impatto ambientale degli edifici, sempre più stabili residenziali stanno investendo sull’autoproduzione di energia. Per farlo, si ricorre spesso a impianti condivisi, come nel caso dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio, che servono più unità immobiliari. Una simile configurazione viene definita autoconsumo collettivo in condominio, ovvero un sistema di produzione di energia che avvantaggia più proprietari dello stabile. Una soluzione che, oltre ad abbattere i costi in bolletta, permette anche di accedere a importanti incentivi.

Che cos’è l’autoconsumo collettivo condominiale (AUC)

Grazie alle innovazioni tecnologiche raggiunte negli ultimi anni, è sempre più semplice dotarsi di impianti per la produzione autonoma di energia, da impiegare a livello domestico. Quando un impianto basato su fonti rinnovabili - come nel caso di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un edificio - viene condiviso da più unità abitative, si parla più propriamente di autoconsumo collettivo condominiale.

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Principalmente definito dal D.Lgs. 199/2021, questo sistema permette di beneficiare di un consumo condiviso senza modificare la rete interna del palazzo, né stendere fisicamente dei cavi di collegamento tra un’unità e l’altra. Semplicemente, ciascun utente conserva il proprio contatore e il fornitore prescelto, mentre la condivisione dell’energia autoprodotta avviene su base virtuale, secondo i dati orari forniti dal gestore di rete. A questo scopo, è utile sapere che:

  • non serve che ogni singola unità immobiliare si doti di pannelli fotovoltaici personali, perché basta un impianto comune condominiale;
  • il calcolo dell’energia autoconsumata viene elaborato in base al minor valore tra quella immessa in rete e quella prelevata dai partecipanti, in base ai dati elaborati dal gestore di rete.

Qual è la differenza tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche (CER)

L’autoconsumo collettivo in condominio non deve essere però confuso con le comunità energetiche rinnovabili, spesso identificate con la sigla CER: sebbene entrambi i sistemi promuovano l’uso di energia verde, rispondono a logiche strutturali diverse. Entrando maggiormente nel dettaglio:

  • le comunità energetiche sono associazioni giuridiche, formate da cittadini, PMI ed enti locali, che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. I membri sono dislocati su un territorio potenzialmente ampio e perseguono obiettivi ambientali, sociali ed economici;
  • l’autoconsumo condominiale non prevede invece un soggetto giuridico formalizzato, poiché l’impianto in condivisione è del tutto privato e limitato alle unità abitative dello stesso palazzo. Per la costituzione basta quindi un semplice accordo di diritto privato o, ancora, un verbale dell’assemblea condominiale.

Come funziona l’autoconsumo collettivo e quali incentivi prevede

Comprese le definizioni e le differenze con le comunità energetiche rinnovabili, sorge una più che lecita domanda: come funziona l’autoconsumo collettivo dal punto di vista pratico? In linea generale, seppur con qualche piccola differenza a seconda dell’impianto installato:

  • l’impianto fotovoltaico collettivo produce energia, quella non immediatamente consumata viene immessa in rete;
  • il GSE, ovvero il gestore di rete, riceve i dati di produzione e di prelievo per ogni ora, determinando poi la quota condivisa incentivabile;
  • i singoli condomini continuano a mantenere il loro contatore personale e il fornitore di energia preferito.
Fotovoltaico in condominio
Pexels

Sulla quota condivisa vengono riconosciuti specifici incentivi - una tariffa premio ventennale e un contributo di valorizzazione delle componenti di rete evitate - purché l’impianto sia stato realizzato ex novo, oppure oggetti di potenziamento, con un entrata in esercizio dopo il 15 dicembre 2021. Inoltre, le tariffe incentivanti spettano solo per impianti di potenza massima di 1 MW, mentre è garantita la possibilità di avvalersi di sistemi di accumulo.

Di solito, i rapporti con il GSE sono gestiti dall’amministratore di condominio - o dal referente del gruppo di autoconsumo collettivo, ad esempio quando ci si rivolge a società esterne - il quale si occupa poi di ripartire l’ammontare degli incentivi, rispetto alle regole scelte dal condominio. È possibile procedere alla suddivisione per consumo effettivo, per quote millesimali o destinare la cifra alle spese condivise dello stabile.

Chi può aderire all’autoconsumo collettivo

Un dubbio frequente riguarda le modalità d’accesso all’autoconsumo collettivo del condominio. A dispetto delle credenze comuni, non è obbligatorio che vi partecipino tutti i condomini:

  • l’approvazione dell’impianto spetta all’assemblea condominiale;
  • l’adesione dei singoli condomini è completamente volontaria e reversibile.

Il modello è quindi scalabile - e adattabile al contesto, si pensi all’autoconsumo collettivo bifamiliare in una villetta a due unità abitative - e aperto a:

  • proprietari e altri titolari di diritti reali sull’immobile;
  • inquilini e usufruttuari;
  • esercizi commerciali all’interno dello stabile.

Ancora, l’impianto fotovoltaico comune può anche essere semplicemente impiegato per alimentare le parti comuni condominiali, come l’ascensore o l’illuminazione delle scale.

Quali sono i requisiti e come si costituisce l’autoconsumo collettivo

La costituzione dell’autoconsumo collettivo avviene tramite un’apposita delibera, applicando le maggioranze assembleari agevolate previste dal D.L 34/2020, convertito con la legge 77/2020. Di norma:

  • per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile, si applicano le maggioranze dell’articolo 1136 del Codice Civile, pari alla maggioranza degli intervenuti, purché in rappresentanza di almeno 500 millesimi dello stabile;
  • per la promozione dell’autoconsumo e la gestione dei relativi benefici, valgono le maggioranze ridotte previste dal D.L. 34/2020, ovvero pari alla maggioranza degli intervenuti, purché in rappresentanza di almeno 1/3 dei millesimi.

In qualità di innovazione suscettibile di uso separato, i condomini non concordi possono essere esclusi dalle spese e dalla fruizione, con la possibilità di rientrarvi in un secondo momento, corrispondendo le relative quote. Allo stesso modo, un condomino può decidere di togliersi dal gruppo di autoconsumo in un secondo momento.

Affinché la delibera sia valida, è necessario che si verbalizzi l’accordo assembleare, definendo i criteri di ripartizione dei vantaggi economici e dei costi fra i partecipanti. Inoltre deve essere nominato un referente - di solito l’amministratore, oppure una società esterna - con mandato formale per la gestione dei rapporti con il GSE.

La procedura per accedere agli incentivi del GSE

L’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale non è di per sé sufficiente per accedere agli incentivi fiscali previsti. È infatti necessario l’invio di una pratica telematica per comunicare l’avvio dell’autoconsumo collettivo del condominio al GSE, da parte dell’amministratore o del referente prescelto, allegando tutta la necessaria documentazione tecnica.

Tramite la procedura guidata disponibile sul sito del GSE, si dovrà fornire:
 

  • il verbale assembleare o il contratto di diritto privato firmato;
  • l’elenco dei codici POD identificativi dei punti di prelievo e i dati tecnici dell’impianto;
  • le dichiarazioni formali di adesione sottoscritte individualmente dai membri del gruppo di autoconsumo.

Quali sono gli incentivi per l’autoconsumo collettivo e quanto valgono

La registrazione dell’impianto al GSE permette di accedere ai benefici previsti per l’autoproduzione, relativi unicamente alla quota collettiva: il minor valore tra l’energia immessa in rete e quella prelevata dai partecipanti, in base ai dati elaborati dal gestore. Ma quali sono gli incentivi per l’autoconsumo collettivo? 

Contatori in condominio
Pixabay

In linea generale, sono previsti due supporti economici. Il primo è un premio ventennale sull’energia collettiva, mentre il secondo è un corrispettivo variabile ARERA per le componenti di rete evitate. Indicativamente:

  • per gli impianti fino a 200 kW, la tariffa premio oscilla tra 80 e 120 euro al MWh, con la possibilità di integrazioni territoriali;
  • le tariffe sono cumulabili con le detrazioni fiscali per la ristrutturazione.

Come cambia la bolletta in condominio con un esempio

Infine, è utile sapere come valutare il reale impatto di un gruppo di consumo collettivo condominiale, ovvero quanto di fatto si riesce a risparmiare sulla fornitura d’energia. A questo scopo, è utile ricorrere a un esempio di autoconsumo collettivo.

  • Si ipotizzi che un condominio decida di installare un impianto fotovoltaico da 20 kW, tale da servire 10 famiglie. Nelle ore di sole, l’energia autoprodotta viene usata per i servizi comuni - l’ascensore, ad esempio - e per le necessità delle singole unità, immettendo gli eccessi in rete. Di conseguenza, con una condivisione media annua di 12.000 kWh, e una tariffa premio di 110 euro al MWh, il gruppo condominiale ottiene circa 1.320 euro di premio annuo, a cui aggiungere i risparmi di rete variabili.

L’effettivo risparmio del singolo condominio può variare rispetto all’esempio riportato, perché molto dipende dall’energia effettivamente prodotta e immessa in rete, dalla quantità consumata direttamente dai partecipanti, dalla potenza dell’impianto e dall’area geografica in cui sorge.

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