Con la sentenza n. 8637/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che la scoperta, successiva alla stipulazione del contratto di locazione, di vizi non riconoscibili che rendono l’abitazione pericolosa e non a norma, rendendone impossibile il godimento, legittima il conduttore a non pagare i canoni di locazione. E’ irrilevante per escludere la responsabilità del proprietario la circostanza che i vizi siano stati scoperti durante l’esecuzione di lavori ad opera del conduttore