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Consumi elettrici bassi? Niente agevolazione Imu e Tasi per la prima casa
GTRES

Con l’ordinanza 14793 del 7 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che se i consumi elettrici sono bassi, l’amministrazione comunale può disconoscere l’agevolazione Ici per l’abitazione principale. La presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi elettrici se ritenuti modesti. Lo stesso principio, naturalmente, si applica anche all’Imu e alla Tasi.

I Supremi giudici hanno affermato che, per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva “e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”.

I bassi consumi elettrici nel corso di un triennio sono da ritenere una prova sufficiente per superare la presunzione di residenza effettiva nel comune, “fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale”. La regola è applicabile anche alle imposte locali attualmente vigenti, per contestare la presenza abituale del contribuente nell’immobile adibito a prima casa.

Come ricordato poi da Italia Oggi, sempre la Cassazione, con l’ordinanza 8017/2017, ha precisato che per ottenere l’agevolazione fiscale conta anche la categoria catastale: non spetta l’esenzione se l’immobile è inquadrato catastalmente come ufficio o studio e “qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”.

 

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marco
13 Luglio 2018, 16:51

Il principio ci sta ma andrebbe applicato per la situazione diametralmente opposta: se in una seconda casa i consumi elettrici sono alti applico le riduzioni della prima casa.

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