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casa popolare
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Quando l’assegnatario di una casa popolare passa a miglior vita, non sempre essere conviventi o parenti può assicurare la possibilità di subentrare nel godimento delle stesse condizioni abitative. Vediamo cosa succede in questo caso.

In caso di morte dell’assegnatario di una casa popolare concessa in locazione, perché un terzo soggetto possa ottenere la voltura a proprio favore del contratto di assegnazione, occorre che questi sia stato riconosciuto come membro appartenente al nucleo familiare originario. Ma questo deve essere avvenuto prima del decesso, e tramite un esplicito provvedimento dell’ente che gestisce gli alloggi.

Lo ha sentenziato la Cassazione (con la sentenza 9783/15), nel dirimere una vicenda in cui la nipote dell’assegnatario di una casa popolare rifiutava di lasciare la casa dopo il decesso, dal momento che aveva avviato la domanda di subentro subito dopo la morte del suo parente. La domanda però è stata respinta, perché la nipote avrebbe dovuto esserericonosciuta quale parte del nucleo familiare originario già quando il congiunto era in vita.

La condizione per vedere accolta la domanda, quindi, sarebbe stata quella di dimostrare una presenza duratura nell’immobile prima del decesso del parente, come anche “l’indole assistenziale della convivenza tra le parti”. Il tutto col consenso del defunto, prima della sua morte e con l’autorizzazione della pubblica amministrazione, a cui l’aggiunta di un parente nel nucleo familiare a fini assistenziali va comunicata tempestivamente.

 

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