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Lavori condominiali, con la ritenuta l’amministratore è esonerato dal 730
GTRES

Novità per quanto riguarda le spese di ristrutturazione in condominio. Con la risoluzione 67/E del 20 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando gli importi bonificati all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni dell’edificio sono stati assoggettati a ritenuta da parte della banca, l’amministratore del condominio è esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del 730.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che questo accade perché le stesse somme, essendo per legge soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa), vengono già indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770.

Come sottolineato, la precisazione trova fondamento normativo nel decreto ministeriale 12 novembre 1998 che, al comma 2 dell’articolo 1, in riferimento all’obbligo per gli amministratori di condominio di “comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita): relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica; relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare” stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, esclude da tale onere: i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; con riferimento al singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro; i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte.

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