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Gazebo e pensiline, Dia o permesso di costruire?
GTRES

Con la sentenza 620/2019 il Tar della Campania sulla necessità di richiedere o meno il permesso di costruire in caso di gazebo e pensiline.

Secondo il Tar della Campania, gazebo e pensiline richiedono il permesso di costruire in presenza di dimensioni importanti. E’ stato ricordato che un sistema di ancoraggio come una infissione permanente al suolo, costituisce nuova costruzione, come tale soggetta a titolo concessorio.

Protagonisti della vicenda i proprietari di un immobile che hanno realizzato un gazebo in ferro di circa 15 mq e una pensilina in ferro e vetri di circa m. 12,00 x 1,60 senza permesso di costruire, sostenendo si trattasse di modeste modifiche, sostanzialmente finalizzate a una migliore fruibilità degli spazi esterni.

Ma il Comune ne ha richiesto la demolizione e il ripristino dei luoghi visto che sono state realizzate in mancanza del titolo abilitativo. I proprietari hanno fatto ricorso al Tar sostenendo che “le opere oggetto di sanzione non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia, non comportando alcuna modifica delle sagome e dei prospetti dell’immobile, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, come tali non soggette a permesso di costruire bensì a semplice Dia, ovvero sarebbero mere pertinenze accessorie all’immobile principale”.

Il Tar ha però rigettato il ricorso dei proprietari sostenendo che il gazebo, per dimensioni e materiali, richiedesse il permesso di costruire. Secondo i giudici, “15 mq equivalgono a una stanza di un normale appartamento e non consentono di immaginare un sistema di ancoraggio che non sia quello di una infissione permanente al suolo: il che costituisce nuova costruzione, come tale soggetta a titolo concessorio”.

Stesso discorso per la pensilina caratterizzata, secondo il Tar, da rilevanti dimensioni. In questo caso, secondo i giudici, la pensilina è assimilabile a una tettoia e la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale.

Il Tar ha quindi affermato: “Nel caso di specie, la copertura in ferro e vetri della tettoia e le sue dimensioni (non propriamente modeste) conducono ad escludere che il contestato intervento possa rientrare in ogni caso nel regime della Dia con la conseguenza che il resistente Comune ha correttamente ritenuto trattarsi di un intervento di trasformazione edilizia del territorio capace di trasformare in modo durevole il territorio, realizzato senza alcun titolo abilitativo edilizio”.

 

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