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Sicurezza domestica, si ha diritto al bonus ristrutturazioni?
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Le opere per la sicurezza domestica danno diritto al bonus ristrutturazioni 2019? A spiegarlo la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale ci sono gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Ma attenzione.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano:

  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l’installazione del corrimano.

Si ricorda che il bonus ristrutturazioni costituisce la detrazione fiscale del 50% per gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile o sulle parti comuni dei condomini.

Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali; soggetti che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento; il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge, il componente dell'unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.

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