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Bonus ristrutturazione esteso agli edifici commerciali? Ipotesi allo studio
GTRES

Il ddl 65 sulle norme in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, che ha iniziato l’esame in commissione Territorio e Ambiente del Senato, prevede l’estensione del bonus ristrutturazione agli edifici commerciali.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto, si parla di ridefinire gli attuali bonus legati alla ristrutturazione, al miglioramento antisismico e all’efficientamento energetico estendendoli agli edifici non residenziali, ad uso commerciale o produttivo, e aumentando l’agevolazione fino al 65% per quelli situati in aree periferiche o degradate.

Ma l’intervento riguarda anche la misura del bonus, la cui aliquota base viene ridotta al 35%, inserendo però un’agevolazione maggiore, pari al 65% e fino a un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. Previsto anche un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica.

Il disegno di legge esclude poi le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico.

Ma non solo. Il provvedimento stabilisce anche un aumento del bonus fino al 60% per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate.

Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione degli interventi agevolabili che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il disegno di legge introduce delle semplificazioni. L’articolo 4 introduce una nuova procedura: la sostituzione edilizia che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. Ma l’edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

Per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, l’articolo 7 dà ai Comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 5%, la sospensione dell’Imu, della Tari e Tasi per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l’esonero dal versamento dell’imposta di registro.

Attenzione poi alla procedura di permuta per gli immobili da adibire o da costruire ex novo ad uso governativo o amministrativo siti in zone periferiche e disagiate. In merito, il ddl dispone che l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministero dei Beni Culturali, proceda a un’ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al Demanio e al patrimonio dello Stato, ma ritenuti inadeguati all’utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30%, adeguati alla destinazione d’uso. Dopo una procedura di selezione pubblica, avviene la permuta. I soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Le procedure di permuta dovranno avvenire con invarianza degli oneri.

 

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