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Attenzione ai titoli, rischio sanzioni
L’immobile abitabile, ma realizzato in modo difforme dal progetto approvato, resta sanzionabile GTRES

Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono due titoli che si equivalgono, ma sono legati a presupposti diversi e non sono sovrapponibili. Vediamo quanto chiarito.

La sentenza 348/19 della terza sezione del Tar Toscana ha chiarito che il permesso di costruire e un altro il certificato di agibilità sono legati a presupposti diversi e non sovrapponibili; sono poi irrilevanti l’accatastamento dei locali e l’affidamento del privato: il primo costituisce solo un adempimento di tipo fiscale, l’altro non può essere tutelato nonostante l’inerzia dell’amministrazione nel reprimere l’abuso edilizio.

Questo significa che l’immobile che risulta abitabile, ma realizzato in modo difforme dal progetto approvato, resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico.

Il caso in esame riguarda la segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune per i lavori di ristrutturazione necessari a modificare la destinazione d’uso di un immobile da magazzino a civile abitazione. La licenza edilizia risale al 1957, mentre il locale al pian terreno risulta accatastato come unità residenziale e in quanto tale commercializzato. Non ha poi convinto la tesi secondo cui la destinazione indicata dal certificato di abitabilità avrebbe effetto anche sulla legittimazione edilizia e urbanistica.

Come evidenziato da Italia Oggi, la certificazione di cui agli articoli 24 e 25 del dpr 380/01 avviene mediante la segnalazione di inizio attività, asseverata e documentata dai professionisti competenti, secondo cui l’immobile è in regola con le norme di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico, ma se il fabbricato non rispetta il titolo edilizio resta abusivo, pur se abitabile. L’accatastamento fa poi stato ad altri fini, mentre costituisce un semplice indizio sulla reale consistenza dell’immobile. E il semplice decorso del tempo non impone all’amministrazione di motivare la sanzione ripristinatoria da adottare rispetto all’abuso.

E non può scattare il permesso di costruire in sanatoria benché l’immobile abbia ottenuto il certificato di agibilità: quest'ultimo, infatti, non attesta la conformità edilizia dei locali. E questo sempre perché si tratta di titoli che hanno ambiti di operatività differenti. Solo se il manufatto risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente sia all’atto della costruzione sia al momento della richiesta può scattare la sanatoria sull’opera realizzata senza autorizzazione. A dirlo, in particolare, la sentenza 1482/19 pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia.

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