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Cosa afferma la sentenza 3042/2019 della Ctp di Milano
Cosa dice la sentenza 3042/2019 della Ctp di Milano GTRES

Come funziona la tassazione della clausola penale di un contratto di locazione? Vediamo quanto espresso dalla giurisprudenza.

Secondo la sentenza 3042/2019 della Ctp di Milano, la clausola apposta sui contratti di locazione che autorizza il locatore a trattenere in via provvisoria il deposito cauzionale fino al risarcimento dei danni arrecati all’immobile affittato non ha natura penale. Di conseguenza, a prescindere dalla nomenclatura formale utilizzata, non può essere assoggettata ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro.

La questione affrontata nella sentenza emessa dalla Ctp di Milano riguarda tutti i casi in cui, al fine di tutelarsi da eventuali danni arrecati all’immobile affittato, il locatore inserisce nel contratto di locazione la clausola con cui viene stabilito, in via preventiva, che “in caso di non puntuale riconsegna dell’immobile nelle medesime condizioni in cui si trovava all’inizio della locazione, il locatore è autorizzato a trattenere il deposito cauzionale a titolo di penale per i danni arrecati”.

In genere, laddove è prevista, la clausola viene definita nei contratti di locazione come clausola penale, di conseguenza gli uffici territoriali provvedono ad assoggettarla ad autonoma e ulteriore imposta di registro.

Ma, nel caso esaminato, l’avviso di liquidazione è stato dichiarato illegittimo. I giudici hanno sottolineato che, laddove nel contratto venga previsto che, in caso di danni all’immobile, il conduttore ripristini il tutto a proprie spese, non è ravvisabile alcuna penalità; pertanto non è dovuta alcuna, ulteriore e autonoma, imposta di registro e questo a prescindere dall’uso improprio dell’aggettivo “penale”.

Rimane confermata, anche se di parere contrario, la posizione espressa finora dalla giurisprudenza di merito, tra cui la Ctp di Milano (618/1/2019), secondo cui sarebbe legittimo l’assoggettamento delle clausole penali, al momento della registrazione, a imposta autonoma in misura fissa pari a 200 euro e, al momento della esplicazione dei loro effetti, a imposta proporzionale nella misura del 3% al netto dei 200 euro già versati.

Questo a prescindere dalla nomenclatura utilizzata per definire queste clausole, disciplinate dall’articolo 1382 del Codice civile, con cui si stabilisce in via preventiva la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all’altra in caso di inadempimento. Tra queste, ad esempio, le pattuizioni inserite nel contratto al fine di disporre il divieto di sublocazione e/o la maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone.

Secondo la giurisprudenza di merito, queste clausole scontano sempre una autonoma e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già versata per la registrazione del contratto.

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