I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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I chiarimenti delle Entrate con la risposta n. 463
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 463 GTRES

Con la risposta n. 463, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di diritto di abitazione del convivente more uxorio superstite. Ecco quanto spiegato.

Le Entrate hanno spiegato che in merito al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite è necessario fare riferimento al comma 42 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Secondo tale comma, “salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”.

L’Agenzia delle Enrrate ha poi specificato che, a tal proposito, la sentenza n. 10377 del 27 aprile 2017 della Cassazione ha chiarito che “la convivenza ‘more uxorio’, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità  abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez.2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014)”.

E ancora: “Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi”.

Come sottolineato dalle Entrate, il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune “è volto a garantire la tutela del diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della legge 76 del 2016 deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.

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