Attenzione alla doppia conformità
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Sanatoria e condono edilizio, le differenze spiegate dalla Cassazione
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Nel pronunciare la sentenza n. 37659, la Cassazione ha fatto luce sulle differenze che intercorrono tra sanatoria e condono edilizio. Vediamo quanto spiegato.

Ad essere analizzato il caso di un abuso edilizio, per il quale era stato ottenuto il condono e poi ordinata la demolizione. Contro quest’ultima era stato presentato ricorso, respinto affermando che mancava la doppia conformità, ossia il fabbricato in questione non era conforme alle norme vigenti al momento della sua realizzazione e al momento della presentazione della domanda. Ma sul fatto è intervenuta la Cassazione, che ha fatto chiarezza sulle differenze tra sanatoria e condono edilizio.

Secondo quanto spiegato dalla Cassazione, così come riportato da Edilportale che ha esaminato la vicenda, “la doppia conformità è un requisito che consente di ottenere la sanatoria edilizia, come previsto dall’articolo 36 del Dpr 380/2001”.

In base a quanto stabilito dal Testo Unico dell’edilizia, un immobile può ottenere il permesso di costruire in sanatoria, pure se realizzato abusivamente, qualora risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il permesso di costruire in sanatoria non è possibile per le opere abusive non consentite dalle norme vigenti al momento della realizzazione, ma che sono diventate conformi in un secondo momento.

La doppia conformità, invece, non è necessaria per il condono edilizio, quest’ultimo “non è una procedura prevista dal Testo Unico dell’edilizia, ma viene disposto con una legge ad-hoc e rappresenta una misura straordinaria”.

Nel caso in esame, dunque, poiché si tratta di un immobile condonato e non di una sanatoria edilizia, la Cassazione ha sottolineato che non si sarebbe dovuta lamentare la mancanza della doppia conformità. La Cassazione ha quindi ordinato un nuovo esame da parte del Tribunale valutando “la decisione dei giudici ordinari viziata da un errore”.

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