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Sopraelevazione in condominio, ecco quanto stabilito dal Tar della Campania
GTRES

Con la sentenza 984/20, la sezione della sede di Salerno del Tar Campania ha stabilito che non serve il consenso per la sopraelevazione in condominio, a patto che non venga messo a rischio il fabbricato da un punto di vista statico e che non se ne stravolga l'assetto. Vediamo quanto precisato.

Il caso in questione ha visto protagonista il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale che aveva iniziato dei lavori su una porzione del sovrastante tetto di copertura e per i quali aveva poi ricevuto il divieto. Ma il Tar della Campania ha annullato il divieto di proseguire i lavori perché, come sottolineato da Italia Oggi che ha esaminato il caso, "ciascun condomino può realizzare sulle parti comuni dello stabile un'opera strettamente pertinenziale alla proprietà esclusiva a condizione di non stravolgerne l'assetto. Per esempio trasformando una parte del tetto in terrazza a proprio uso esclusivo, senza modificare in modo significativo la consistenza della superficie: si configura in tal caso soltanto un uso più intenso della cosa comune, che non richiede l'assenso degli altri condomini, laddove i lavori non comportano un'alterazione significativa dal punto di vista costruttivo, morfologico o funzionale".

Via libera, dunque, ai lavori di sopraelevazione in condominio da parte del proprietario dell'ultimo piano senza il consenso degli altri condomini. E' necessario, però, che i lavori in questione non mettano a rischio il fabbricato dal punto di vista statico e non comportino un'alterazione significativa dal punto di vista costruttivo, morfologico o funzionale.

Come indicato da Italia Oggi, "il diritto di sopraelevare ex articolo 1127 cc spetta per legge al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. L'articolo 1120 cc, peraltro, si applica unicamente alle innovazioni che puntano al miglioramento, all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. E regola le questioni relative alle maggioranze necessarie per l'approvazione dei lavori, senza occuparsi affatto del diritto di sopraelevare". 

Il proprietario dell'ultimo piano di un condominio può realizzare nuovi piani e trasformare i locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie, qualora l'ultimo piano appartenga a più proprietari, "il diritto spetta a ciascuno pro quota con l'utilizzazione dello spazio aereo sovrastante".

Ci sono obiezioni di ordine architettonico od opposizioni relative alla diminuzione di aria e luce ai piani sottostanti che possono essere poste, ma - come specificato da Italia Oggi - "le controversie spettano al giudice civile perché si tratta di questioni fra privati, mentre il titolo edilizio può essere ottenuto fatti salvi i diritti di terzi".
 

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