Il vicino di casa che spia continuamente i propri dirimpettai può, in alcuni casi, violare la privacy e macchiarsi di molestia.
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Vicino di casa che guarda dalla finestra
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Un vicino di casa che guarda sempre dalla finestra, per controllare di continuo cosa facciano i condomini o i residenti del suo quartiere, rappresenta di certo una situazione che genera disagio. Il fatto di sentirsi continuamente monitorati da un dirimpettaio fin troppo impiccione, comprensibilmente provoca apprensione e lede la propria serenità. Ma cosa si può fare?

Il soggetto che spia insistentemente i vicini di casa non solo viola la privacy ma, in alcuni casi, incorre nel reato di molestie. Affinché questa fattispecie sia però presente, è necessario che si verifichino alcune condizioni, come l’essere presenti in un luogo pubblico o aperto al pubblico o, ancora, essere costretti a cambiare le proprie abitudini.

Cosa fare se il vicino ti spia

Quello dei dirimpettai troppo invadenti è un problema purtroppo comune a molte persone: dover sopportare un vicino di casa che guarda sempre dalla finestra, tanto da sentirsi osservati e a disagio, può danneggiare quel senso di protezione che la propria abitazione dovrebbe garantire.

Spiare dalla finestra
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Ma come agire nei confronti del vicino spione? Come già anticipato in apertura, l’invadenza continua di un condomino o di un residente del proprio quartiere può, in alcuni casi, configurarsi come:

  • violazione della privacy;
  • reato di molestie.

Affinché si possa adire le vie legali, è però necessario che sussistano alcune precise condizioni. Considerando come ogni situazione sia a sé stante, il consiglio è di avvalersi sempre della consulenza di un legale.

Quando il vicino che spia non commette reato

Innanzitutto, è bene specificare quali siano i comportamenti fastidiosi di un vicino che, tuttavia, non costituiscono reato. Il riferimento è quello dell’Articolo 660 del Codice Penale, che illustra quali siano le condizioni affinché sussista molestia o disturbo alle persone:

  • deve avvenire in luogo pubblico, aperto al pubblico o, ancora, col mezzo del telefono;
  • ci deve essere petulanza o altro biasimevole motivo.

Per luogo pubblico si intendono quei posti a cui è possibile accedere liberamente, ad esempio una piazza, mentre i luoghi aperti al pubblico sono quelli a cui si accede solo a seguito di una determinata azione. Ad esempio, le scale di un condominio o il pianerottolo condiviso sono luoghi aperti al pubblico.

Fatta questa precisazione, il vicino di casa che guarda dalla finestra non commette reato se:

  • si trova all’interno della propria abitazione;
  • non vengono messi in atto comportamenti idonei a preservare la propria privacy, come ad esempio chiudere le tende.

Quando il vicino che guarda in casa può essere perseguito

Vi sono altre situazioni, invece, dove il comportamento insistente del vicino può rappresentare una condotta perseguibile a livello legale. La prima fattispecie è quella della violazione della privacy, così come stabilito dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno del 2003.

La privacy degli individui è inviolabile, poiché tutti hanno diritto a mantenere dati e informazioni sensibili, così come comportamenti privati, all’oscuro di terzi. Il vicino che spia dalla finestra e viene a conoscenza di informazioni o condotte private - ad esempio abitudini che una persona mantiene nella propria abitazione o, ancora, le relazioni che intrattiene all’interno della propria casa - viola quindi la riservatezza altrui.

Privacy
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Il reato di molestia, come precedentemente visto dall’Articolo 660 del Codice Penale, si verifica invece:

  • quando il vicino spia da un luogo pubblico o aperto al pubblico o, ancora, spia da un’area privata una persona che si trova in pubblico o in un luogo aperto al pubblico. Ad esempio, la sentenza della Cassazione 18035 del 2012 ha confermato il reato di molestie per il vicino che, appostatosi sul terrazzo condominiale - quindi un luogo aperto al pubblico - spia negli appartamenti altrui. Lo stesso vale, ad esempio, per il dirimpettaio che controlla chi sale e scende per le scale condominiali o sosta nell’androne per monitorare il comportamento dei condomini;
  • quando l’azione è continua e petulante, tanto da costringere la persona spiata a modificare le proprie abitudini. Non è quindi sufficiente che il vicino spii gli altri solo una volta, è necessario che il comportamento sia ripetuto o, ancora, che costringa i dirimpettai a chiudere le persiane o a nascondersi pur di non essere visti;
  • quando vi sono biasimevoli motivi, come il vicino che, notate abitudini private altrui, si lancia in commenti, insulti, derisioni, gesti e risate ogni volta che incontra la persona spiata nell’androne, sulle scale condominiali o per strada.

Come denunciare chi ti spia

Ma come difendersi dall’azione fastidiosa di un vicino troppo invadente, sempre appostato sul balcone, alla finestra o, ancora, pronto a piazzarsi per ore sul pianerottolo condominiale? 

Innanzitutto, è necessario accertarsi di aver fatto quanto in proprio potere per proteggere la propria privacy. Come già accennato, non è punibile il dirimpettaio che, dalla propria abitazione, osserva l’interno di altri appartamenti se privi di adeguati strumenti di riservatezza, come appunto le tende.

Dopodiché, se si ritiene che la propria riservatezza sia stata violata ci si può rivolgere al Garante della Privacy o, in caso di vere e proprie molestie, alle Forze dell’Ordine. La denuncia può essere effettuata sia da chi subisce i comportamenti intrusivi del vicino che da altri soggetti, poiché questo reato è procedibile d’ufficio.

Oltre alla pena prevista dal Codice Penale - fino a 6 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 516 euro - il vicino potrebbe essere chiamato a risarcire i danni, morali e non, causati dal suo comportamento. Poiché la materia è molto complessa, è comunque sempre necessario chiedere preventivamente il parere di un consulente legale, che possa accertarsi sussistano effettivamente gli estremi per un’azione legale.

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