Per gli addobbi natalizi in condominio bisogna verificare il regolamento condominiale e le leggi vigenti: ecco cosa fare.
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Addobbi natalizi in condominio
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Con le festività di fine anno ormai nel vivo, emerge un tema da non sottovalutare: quello degli addobbi natalizi per il condominio. Per quanto l’usanza di decorare finestre, balconi e spazi comuni degli edifici condominiali sia decisamente diffusa, non è di certo un’attività da prendere con superficialità: vi sono infatti precisi limiti da rispettare, sia per la sicurezza di tutti i residenti che per evitare controversie con altri condomini. Ma cosa sapere?

In linea generale, è innanzitutto necessario comprendere quali siano i vincoli previsti dal regolamento condominiale e, ovviamente, anche dalla legge. Inoltre, sarà necessario distinguere tra gli addobbi personali in spazi comuni e quelli, invece, voluti dall’intero condominio.

Addobbi natalizi per il condominio: cosa sapere

Come già anticipato in apertura, gli addobbi di Natale sono una realtà decisamente diffusa anche in condominio, seppur prestando attenzione a precise limitazioni. Innanzitutto, per comprendere se lucine colorate, alberelli o altri elementi decorativi possano essere predisposti nello stabile condominiale, è necessario distinguere due situazioni diverse:

  • gli addobbi predisposti dal singolo condomino, che tuttavia potrebbero influire sugli spazi comuni, quali la facciata dello stabile, l’androne, i pianerottoli e via dicendo;
  • gli addobbi che, invece, i condomini decidono di installare di comune accordo per l’intero stabile condominiale.
Addobbi natalizi sulla porta in condominio
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Per entrambi i casi, il primo passaggio è quello di verificare eventuali limiti o divieti previsti da regolamento condominiale o, ancora, dalla legge.

Addobbi natalizi e regolamento condominiale

Prima di predisporre qualsiasi addobbo natalizio, è indispensabile verificare la presenza di eventuali norme a livello di regolamento condominiale. Quest’ultimo potrebbe infatti contenere specifiche prescrizioni su:

  • le tipologie di decorazioni ammesse, specificandone anche forma, colori o altri elementi caratteristici. Di norma, questi limiti agli addobbi si rendono necessari per non alterare il decoro e l’aspetto estetico dell’edificio condominiale;
  • le norme per la predisposizione di addobbi negli spazi comuni dello stabile, come androni, scale, ascensori e via dicendo;
  • le disposizioni di sicurezza degli stessi addobbi, che potrebbero dover presentare delle specifiche caratteristiche tecniche - come nel caso delle classiche lucine - affinché non rappresentino un pericolo per tutti i condomini.

È importante ricordare che, in assenza di eventuali modifiche o deroghe approvate in sede di assemblea condominiale, non è possibile violare le prescrizioni previste da regolamento. Peraltro, come previsto dall’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, le eventuali violazioni possono comportare l’emissione di sanzioni, se esplicitamente specificate nello stesso regolamento.

Decori di Natale e limiti di legge

Per quanto le leggi di riferimento per la gestione della vita condominiale non si riferiscano esplicitamente agli addobbi natalizi, è necessario comunque prestare attenzione. Ad esempio, l’articolo 1120 del Codice Civile tutela il decoro architettonico dello stabile, vietando tutte quelle innovazioni che potrebbero:

  • recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dello stabile;
  • alterare il decoro architettonico dell’edificio;
  • rendere inservibile l’uso o il godimento delle parti comuni ad altri condomini.

Sebbene gli addobbi natalizi non rappresentino delle innovazioni permanenti in senso stretto, di certo bisognerà rispettare quanto prescritto dalla legge, con particolare attenzione alla sicurezza. Tuttavia, è bene sapere che le contestazioni sul decoro sono limitate solo a situazioni di evidente impatto.

Addobbi natalizi personali in condominio

Specificati i riferimenti di legge e gli eventuali limiti da regolamento condominiale, la prima casistica da affrontare è quella dei decori personali all’interno di un contesto condominiale. Ad esempio, un condomino potrebbe desiderare di appendere degli addobbi natalizi per balconi o, ancora, approfittare di soluzioni analoghe per la porta di casa, per il relativo pianerottolo oppure di decorazioni natalizie per esterni e giardini.

In linea generale, se gli addobbi sono previsti su aree di proprietà esclusiva dell’abitazione - come, appunto, il balcone o la porta di casa - non è necessario richiedere il permesso degli altri condomini. Rimane comunque l’obbligo di:

  • verificare e rispettare eventuali vincoli definiti da regolamento condominiale;
  • evitare di compromettere la sicurezza dello stabile;
  • per le aree di proprietà esclusiva, che si affacciano però su parti comuni - si pensi alla faccia dell’edificio - è indispensabile rispettare il decoro architettonico.

Gli addobbi dovranno avere carattere temporaneo - quindi, dovranno essere esposti limitatamente al periodo delle feste. Inoltre, non dovranno arrecare danni ad altri. È quindi sconsigliato appendere decori molto pesanti in balcone che, cadendo, potrebbero danneggiare la proprietà altrui o ferire altri condomini o passanti. Ancora, se si scelgono addobbi luminosi, sarà necessario accertarsi rispettino i requisiti di legge in tema di sicurezza elettrica, soprattutto se esposti alle intemperie.

Decorazioni natalizie in condominio
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Se, invece, si vogliono predisporre delle decorazioni nelle parti comuni dell’edificio - si pensi al condomino che decide di posizionare un albero di Natale sul pianerottolo di accesso al suo appartamento - potrebbe essere necessario chiedere preventiva autorizzazione all’assemblea. L’articolo 1117 del Codice Civile definisce quali siano le parti comuni del condominio, mentre l’1102 specifica che ogni condomino può servirsi delle aree comuni, purché non ne modifichi la destinazione d’uso e non impedisca ad altri di fare altrettanto.

Quando serve il consenso di tutti i condomini per gli addobbi in condominio

Ma quando è necessario ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, per l’installazione di addobbi personali in condominio. In linea generale, il parere degli altri condomini deve essere sempre vagliato quando i decori vogliono essere installati su parti comuni dello stabile, così come già accennato. Inoltre, sarà necessario ottenere il consenso unanime se:

  • si vogliono derogare le disposizioni da regolamento condominiale, ad esempio sull’utilizzo degli spazi comuni o sul decoro dell’edificio;
  • si vogliono apportare modifiche permanenti al condominio, come previsto dall’articolo 1108 del Codice Civile. Per quanto questa situazione sia decisamente rara, poiché gli addobbi natalizi hanno di norma una durata limitata nel tempo, può accadere che un condomino voglia installare strutture fisse, come ad esempio pali d’appoggio o ganci a parete.

Quando invece si vogliono predisporre degli addobbi temporanei negli spazi comuni, come appunto un alberello a tema natalizio sul pianerottolo del proprio piano, potrebbe essere più che sufficiente una delibera assembleare con maggioranza semplice, come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.

Addobbi natalizi per tutto il condominio

Diverso è il discorso per tutte quelle decorazioni che vengono previste in modo coordinato e a beneficio di tutto il condominio. Si tratta, ad esempio, di un’illuminazione per l’intera facciata condominiale o, ancora, di decori di Natale per il giardino dello stesso condominio. In questi casi, oltre alle eventuali prescrizioni di legge e da regolamento condominiale, sarà necessaria una delibera condominiale dove verranno:

  • stabilite le tipologie di decorazioni da installare;
  • la ripartizione delle spese, sia d’installazione che di eventuali consumi, come ad esempio quelli dovuti all’illuminazione natalizia, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1123 del Codice Civile e con una suddivisione dei costi in base ai millesimi di proprietà;
  • verificate e implementate tutte le regole e i vincoli di sicurezza, non solo per lo stesso condominio, ma anche nei confronti di terzi. Appunto, si pensi ad addobbi che, cadendo, potrebbero ferire i passanti. Per questo, l’installazione deve sempre avvenire da personale qualificato.

L’assemblea condominiale dovrà approvare le decorazioni ottenendo la maggioranza dei presenti, purché rappresentino almeno la metà dei millesimi di proprietà del condominio. In caso di approvazione della delibera, si potrà procedere alla predisposizione degli addobbi secondo le modalità e le regole concordate.

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