Quando si vuole abbellire il proprio giardino con un piccolo chiosco in legno, o in altri materiali leggeri, è indispensabile prestare attenzione alle massime dimensioni per un gazebo senza autorizzazione. Per quanto queste costruzioni rientrino spesso nell’edilizia libera, vi è infatti sempre il rischio di cadere nell’abuso.
Sebbene il Testo Unico dell’Edilizia, ovvero il D.P.R. 380/2001, non definisca misure massime precise, rimandando ai regolamenti locali, la giurisprudenza tende ad ammettere nell’edilizia libera le strutture temporanee - come, ad esempio, un gazebo in legno senza permessi - dalle dimensioni moderate, realizzate con materiali leggeri e prive di ancoraggi fissi.
Quando un gazebo non è abusivo
Prima di valutare le dimensioni massime di una copertura per esterni, è bene comprendere quali siano le disposizioni della normativa sul gazebo in un giardino privato. Il principale riferimento è quello al già citato Testo Unico dell’Edilizia, a cui si aggiungono successivi interventi, come il D.Lgs. 222/2016 e il Glossario Unico per l’Edilizia Libera, introdotto con il D.M. del 2 marzo 2018.
Le caratteristiche del gazebo in edilizia libera
Affinché la costruzione di un gazebo in giardino rientri nell’edilizia libera, e quindi non sia soggetta a titoli abilitativi, è necessario rispettare alcuni limiti, stabiliti in particolare proprio dal Glossario Unico per l’Edilizia Libera. In particolare, la struttura dovrà avere:
- carattere temporaneo, ovvero si deve tratta di una struttura leggera non ancorata al suolo in modo permanente, ad esempio senza opere di muratura per la cementificazione delle basi;
- funzione accessoria, cioè dovrà fungere da riparo occasionale e servire esigenze temporanee, senza rappresentare un aumento volumetrico delle stabile o una pertinenze autonoma dell’edificio principale;
- conforme alle norme urbanistiche esistenti, quindi rispettare i regolamenti comunali ed eventuali vincoli paesaggistici, così come le distanze dai confini previste dall’articolo 873 e successivi del Codice Civile.
Entrando maggiormente nel dettaglio, per evitare che il gazebo risulti abusivo, è anche indispensabile accertarsi di realizzare un chiosco:
- leggero, con il ricorso a materiali come legno, ferro battuto, alluminio o PVC, affinché rimanga sempre facilmente rimovibile;
- preferibilmente aperto su almeno tre lati, per evitare di configurarsi come uno spazio chiuso permanente;
- dotato di coperture rimovibili, come tende o pannelli facilmente smontabili, poiché tetti e ripari permanenti potrebbero richiedere specifiche autorizzazioni e titoli abilitativi.
Come già spiegato in apertura, i regolamenti locali - e, in particolare, i Piani Regolatori Generali (PRG) - possono definire limiti e disposizioni specifiche per i gazebo, anche fra di loro molto differenti tra un Comune e l’altro. Per questo, è sempre necessario informarsi preventivamente presso gli uffici comunali predisposti, prima di procedere con l’installazione della struttura.
Le dimensioni massime del gazebo da giardino
Specificate le caratteristiche generali di un gazebo realizzato in edilizia libera, è utile soffermarsi sulle sue dimensioni. Come già spiegato, il Testo Unico dell’Edilizia e il successivo Glossario Unico per l’Edilizia Libera non definiscono delle precise misure per la struttura, rimandando eventuali limitazioni ai regolamenti locali.
Tuttavia, per comprendere come orientarsi, è utile anche prendere in considerazione l’orientamento generale della giurisprudenza. Ad esempio, con la sentenza 6263/2023, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo un gazebo 4x4 - quindi, 16 metri quadrati - in tubi metallici non fissati al suolo, con altezza al colmo di 2,80 metri, confermando la sua natura temporanea. In generale, il gazebo di ampiezza moderata - ad esempio, fino a 20 metri quadrati - è spesso tollerato, tuttavia le specifiche variano in base alle normative locali.
Le conseguenze di un gazebo abusivo
È bene ricordare che non sempre gazebi e pergole senza permesso rientrano nell’edilizia libera: quando non presentano le caratteristiche elencate nei precedenti paragrafi, ad esempio se le strutture sono fissate permanentemente al suolo, si può cadere nell’abuso edilizio. Ma per un gazebo abusivo, le sanzioni a quanto ammontano?
Sempre secondo il Testo Unico dell’Edilizia, in particolare agli articoli 31 e successivi, per una struttura realizzata senza ottenere gli adeguati titoli autorizzativi, possono scattare:
- l’ordine di demolizione da parte del Comune, con l’obbligo di ripristinare i luoghi allo stato originario;
- delle sanzioni pecuniarie a seconda della gravità e anche in relazione alle norme locali, nell’ordine delle migliaia di euro;
- nei casi gravi, se si configura un illecito penale come nel caso della violazione dei vincoli paesaggistici, si rischiano pene fino a 2 anni.
Un gazebo deve essere accatastato?
Un dubbio frequente, quando si realizzano gazebi o altre coperture del giardino, è comprendere se la struttura debba essere accatastata. Eppure, per quando questa curiosità sia molto diffusa, non vi è una risposta univoca. Molto dipende infatti dalla natura e dalle caratteristiche del gazebo.
Quando il gazebo non richiede l’accatastamento
Di norma, se il gazebo non comporta modifiche significative alla rendita catastale dell’immobile principale, né aumenti volumetrici, non richiede accatastamento. Più nel dettaglio, gli interventi in edilizia libera è esente da questo obbligo se:
- la struttura è temporanea e amovibile;
- non altera la destinazione d’uso o il valore dell’immobile principale;
- non è dotata di opere in muratura permanenti, né risulta ancorata al suolo.
In altre parole, se il proprio gazebo rispetta tutti gli adempimenti previsti per l’edilizia libera, probabilmente non richiederà nessuna modifica catastale relativa all’immobile principale.
L’accatastamento del gazebo: quando è necessario
Per contro, comprendere quando il gazebo debba essere accatastato richiede di considerare alcuni elementi fondamentali, quali:
- la realizzazione in qualità di pertinenza stabile dell’edificio principale, ad esempio se presenta fondamenta perenni in cemento o, ancora, collegamenti fissi con lo stesso immobile principale;
- un volume abitativo aggiuntivo stabile, ad esempio se il gazebo, con fondamenta o strutture fisse, è usato come deposito o stanza abitabile.
È utile sottolineare che tali caratteristiche possono essere presenti anche se non si sono ottenuti titoli abilitativi, ma in base all’impatto sulla rendita catastale, anche in relazione a dimensioni o altri elementi che superano la stessa edilizia libera, le disposizione dei regolamenti locali o l’orientamento della giurisprudenza.
Come è facile intuire, comprendere se un gazebo debba essere registrato o meno al catasto, non è operazione di certo semplice. Per questo, è sempre consigliato affidarsi a tecnici competenti, nonché informarsi preventivamente presso gli uffici del proprio comune.
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