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Il 2017 porta novità per le bollette della luce. Arrivano i nuovi contatori 2.0 smart che mettono fine ai conguagli di spesa e alle bollette calcolate sulla base di consumi stimati. Chi vorrà fare causa, inoltre, dovrà obbligatoriamente tentare prima la conciliazione con la società erogatrice, presso il Servizio dell’Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas. Solo in caso di insuccesso sarà possibile rivolgersi al giudice.

I nuovi contatori smart consentono un controllo reale e tempestivo dell’effettivo utilizzo della luce dell’utente. Si aggiornano ogni 15 minuti, consentendo di controllare sul display i dettagli del consumo di energia e della potenza rilevata.

Cambia poi la procedura per contestare la bolletta della luce per gli utenti domestici e non. Prima della causa bisogna infatti rivolgersi a un organismo di mediazione per tentare la conciliazione. Senza questo passaggio non sarà possibile avviare la causa.

In caso di problemi con la bolletta, il cliente dovrà inviare un reclamo scritto al proprio fornitore e in caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente, l’utente dovrà attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità Garante. In alternativa, sarà possibile rivolgersi anche ad altri organismi di mediazione incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità o presso le Camere di commercio.

La procedura di conciliazione, dovrà concludersi entro 90 giorni. Dalla data di invio della lettera di reclamo, l’utente ha termini stretti per avviare la conciliazione: 1 anno in caso di risposta negativa o insoddisfacente; 50 giorni in caso di mancata risposta.

Il primo incontro con la controparte dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano trovato un’intesa, l’utente potrà presentare il ricorso al giudice. Se la società elettrica non si presenta alla mediazione subirà dei procedimenti sanzionatori.

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