La flat tax 2020 ha visto parecchie restrizioni con la nuova legge di bilancio, ma una certezza è confermata: chi partecipa in una società di persone non potrà accedere al regime forfettario.
Tra le clausole ostative alla permanenza nel regime che evita la tassazione ordinaria Irpef a favore di una imposta sostitutiva del 15% (o del 5% se si tratta di nuove imprese) è confermata infatti quella del possesso di quote in società di persone.
In particolare, non si potrà accedere al regime se si è in possesso di quote di controllo diretto o indiretto in società che svolgono la stessa attività rispetto a quella del titolare di partita Iva. Inoltre le condizioni per le quali scatteranno le porte chiuse al regime agevolato, a prescindere dal reddito accumulato, sono:
- partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- attività prevalente nei confronti dell’ex o attuale datore di lavoro o a soggetti ad esso direttamente o indirettamente riconducibili (previa verifica dei relativi codici Ateco).
- Vale sempre, poi, il limite di reddito a 65 mila euro.
Per quanto riguarda il secondo punto, il requisito di attività prevalente va verificato al termine del periodo d’imposta, come chiarito nell’ interpello 137/2019. Quindi, se tale prevalenza si è verificata entro il 31 dicembre 2019, già dal 1 gennaio 2020 avviene l’uscita dal regime agevolato, mentre se i ricavi percepiti sono inferiori al 50% alla fine del 2019 si potrà continuare a beneficiare del regime agevolato.
Inoltre, chi cumuli redditi superiori ai 30 mila euro provenienti da lavoro dipendente vedrà decadere il regime agevolato sulla parte di guadagni legato alla partita Iva. Idem per chi supera la soglia dei 20 mila nelle spese per i dipendenti.
Al dubbio se tali requisiti entreranno in vigore già da quest’anno o godranno di una qualche proroga, come accaduto lo scorso anno, gli esperti di Money.it rispondono con un no: i nuovi limiti saranno in vigore già da quest’anno. A differenza del regime forfettario 2019 infatti quest’anno si tratta di una semplice modifica delle condizioni di accesso, non dell’introduzione di specifici adempimenti.
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