L'Inps ha snellito il processo di presentazione di istanza per velocizzare i tempi dell'erogazione dell'assegno
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Pensione di invalidità, come cambia la domanda da giugno 2020
GTRES

A giugno 2020 cambiano le modalità di presentazione all’Inps della domanda di invalidità civile. Vediamo come funziona la nuova procedura e come cambiano le tempistiche.

Viene infatti introdotta una modalità unica di trasmissione per tutti i soggetti fra i 18 e i 67 anni di età tramite il modello Inps AP 70, con cui il richiedente trasmette le informazioni socio-economiche che prima venivano comunicate solo al termine dell’esito dell’istruttoria sanitaria (eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, nonché dell’indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione o in favore delle associazioni).

Una modifica apportata proprio nell’ottica di snellire e velocizzare il processo per la domanda di pensione di invalidità. Conoscendo tutte le informazioni necessarie per il quadro socio economico, infatti, alla fine dell’accertamento sanitario il pagamento può scattare immediatamente e senza ulteriori passaggi burocratici.

Per ricapitolare, i requisiti da presentare tramite la domanda di pensione di invalidità (che il patronato invierà prima di conoscere il referto del verbale sanitario che eventualmente darà il via libera all’erogazione dell’assegno) sono:

  • dati relativi a eventuali ricoveri;
  • dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
  • dati reddituali;
  • modalità di pagamento;
  • delega alla riscossione di un terzo “quadro G”;
  • delega in favore delle associazioni “quadro H”.
  • eventuali dichiarazioni di responsabilità e documenti aggiuntivi.

Va inoltre ricordato che per ricevere sussidi economici chi fa richiesta di pensione di invalidità deve necessariamente vedersi riconoscere in sede civile una percentuale di invalidità di almeno il 74% e fino al 99,9% (con il 100% l’Inps riconosce il grado di inabilità di invalidi totali).

L’Inps riconosce la pensione di invalidità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente, di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Al contrario, fino al 33% non è previsto nessun riconoscimento, mentre già dal 46% si entra nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata. Dal 33% al 73% oltre all’assistenza sanitaria sono previste agevolazioni fiscali, ma per l’esenzione dal ticket sanitario c’è bisogno di almeno il 66%.

 
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