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Il nuovo calcolo per le settimane di cassa integrazione
GTRES

L’Inps ha comunicato i nuovi criteri per il calcolo delle settimane di cassa integrazione già fruite e per quelle ancora spettanti con la causale covid. Vediamo come le nuove normative del decreto rilancio modificano le modalità.

I periodi di cassa integrazione in deroga successivi alle prime 9 settimane sono concessi su richiesta dei datori di lavoro da parte dell’Inps. Le Regioni autorizzano i periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per aziende con unità produttive nei comuni delle zone rosse; 13 settimane per aziende con unità produttive nelle regioni gialle; 9 settimane per aziende del restante territorio nazionale).

I datori di lavoro, quindi, devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti di cassa integrazione in deroga alla Regione (o al Ministero del Lavoro se sono aziende plurilocalizzate) prima di presentare la domanda all’Inps per le ulteriori 5 settimane e delle eventuali successive 4 previste dal decreto rilancio.

L’Inps, infatti, deve verificare le autorizzazioni regionali prima di accordare ulteriori periodi di cassa integrazione nei confronti delle imprese. Per semplificare la procedura, l’Istituto di previdenza ha stabilito che:

“Per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate)”.

L’Inps autorizzerà ulteriori 9 settimane di cassa integrazione in deroga anche se, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno. Le imprese e i datori di lavoro che hanno già fruito del periodo precedentemente concesso fino a un massimo di 14 settimane (9+5), possano comunque accedere a ulteriori 4 settimane di cassa integrazione per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (il massimo resta fissato a 18 settimane, eccetto per le aziende dei comuni di zone rosse e gialle).

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