Fa parte del cosiddetto Family act
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Assegno unico per i figli dal 2021 con la legge di bilancio
GTRES

L'assegno unico per i figli dal 2021 è ormai una realtà con l'approvazione della legge di bilancio. Vediamo quali sono le informazioni utili in attesa dei decreti attuativi

L'assegno unico per i figli entrerà in vigore a partire dal 1º luglio e prevede uno stanziamento di 3 miliardi nel 2021 che diventeranno 5 nel corso del 2022. Si tratterà di un assegno riconosciuto mensilmente a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.

L'assegno unico consta di una parte fissa e una variabile riconosciuta in base al reddito Isee, con una maggiorazione a partire dal 3º figlio o con un figlio disabile a carico. In quest'ultimo caso se dopo il 21º anno di età il figlio rimane a carico dei genitori continua a percepire l'assegno, ma senza la maggiorazione per disabilità. In caso di genitori separati o divorziati verrà corrisposto al genitore affidatario o a entrambi, in parti uguali, in caso di affidamento congiunto.

Dal 18º al 21º anno d'età l'assegno unico verrà corrisposto direttamente al figlio per garantirne la maggiore responsabilità e indipendenza. Ma in questi ultimi tre anni potrà essere corrisposto solo nel caso in cui il figlio frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocino, sia registrato presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro. Nel caso in cui svolga attività professionale limitata verrà fissata una soglia limite di reddito che sia compatibile con l'assegno unico.

oL'assegno unico per i figli non costituisce reddito imponibile, non viene conteggiato per la richiesta di prestazioni asociali agevolate, trattamenti assistenziali o altri benefici in favore di figli con disabilità. 

Per poter fare richiesta dell'assegno unico per i figli nel 2021 i genitori dovranno essere cittadini italiani o di uno stato membro o se non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivo di ricerca, di lavoro, della durata minima di un anno. Deve essere residente in Italia da almeno due anni, anche se non continuativi, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata di almeno due anni; vivere con figli a carico in Italia e pagare qui le tasse. 

 

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