Tra le altre misure contenute nel decreto Sostegni c’è anche il bonus covid fino a 2.400 euro per i lavoratori stagionali. Vediamo nel dettaglio a chi spetta e come fare domanda all’Inps.
L'articolo 10 del decreto Sostegni prevede il bonus covid stagionali, ovvero l’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Per quanto riguarda le misure per gli stagionali, ai lavoratori che in conseguenza dell'emergenza covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
Nel dettaglio, il bonus covid stagionali spetta a diverse categorie di lavoratori particolarmente colpite dagli effetti economici provocati dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Le prestazioni sono dovute alle seguenti categorie:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Per inoltrare la domanda all’Inps per ricevere il bonus covid stagionali c’è tempo fino al 30 aprile 2021. Le richieste vanno presentate in via telematica tramite consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps.
Il bonus covid stagionali, va precisato, non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le indennità in trattazione, inoltre, non sono tra loro cumulabili. Diversamente, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
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