In alcuni casi, alla morte di un pensionato può essere riconosciuto il trattamento pensionistico a un parente. Ma a quanto ammonta tale importo? Vediamo come si calcola e quando viene riconosciuta la pensione di reversibilità.
La pensione di reversibilità spetta ai parenti superstiti, ma vanno tenute presenti anche delle limitazioni legate al reddito. In alcuni casi, infatti, è previsto il taglio dell’assegno percepito dai beneficiari.
La pensione di reversibilità non spetta nella sua totalità, e quindi non ne può fare richiesta, il parente superstite che già percepisca un reddito da lavoro, infatti, non potrebbe ricevere l’assegno nella sua totalità. Addirittura, esistono diversi casi in cui i beneficiari superstiti decidono di lascare il lavoro o ricorrono a un part time per non subire tagli alla pensione di reversibilità.
Anche se i redditi cumulabili ai fini della pensione di reversibilità non sono esplicitati dalla legge, l’Inps ha tuttavia chiarito che rilevano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Restano esclusi invece:
- Tfr, trattamenti assimilati e relative anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- arretrati sottoposti a tassazione separata;
- importo della pensione ai superstiti;
- pensione e assegno sociale;
- rendite Inail;
- assegni di accompagnamento;
- pensioni privilegiate;
- pensioni e assegni per invalidi, non vedenti e non udenti non parlanti.
Il taglio della pensione di reversibilità, nel caso in cui il beneficiario superstite abbia altre fonti di reddito, subisce dei dagli in base a quanto dichiarato. Le decurtazioni seguono queste percentuali:
- 25% se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo annuale di pensione (20.087,73 euro);
- 40% se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo (26.783,64 euro);
- 50% se supera di 5 volte l’importo del trattamento minimo (33.479,55 euro).
In ogni caso, però, la pensione di reversibilità non viene riconosciuta nella sua totalità ai familiari superstiti, ma ripartita secondo alcune percentuali:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80% coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Mentre, nel caso i beneficiari siano molteplici, la percentuale cambia seguendo questo schema:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette fratelli o sorelle: 100%.
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