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Green pass, cosa cambia con il nuovo decreto
thedarknut da Pixabay

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che estende l’utilizzo del green pass per accedere in luoghi quali scuole, nelle università e nelle Rsa. Facciamo il punto su come e dove viene richiesto.

Tra le principali novità del decreto green pass ci sono quelle che riguardano l’istruzione. Fino al 31 dicembre 2021, infatti, oltre al personale scolastico (per cui era già stato previsto l’obbligo di green pass), “chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative” dovrà esibire la certificazione verde.

Nel dettaglio, il nuovo decreto green pass specifica che sono esentati dall’obbligo “i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”. Obbligo di certificazione verde invece per dipendenti delle ditte esterne, personale scolastico e genitori che entrano negli istituti.

Il green pass, infatti, sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e ATA e chi non rispetta l’obbligo non potrà entrare a scuola e quindi non percepirà lo stipendio, in quanto assente ingiustificato. Al quinto giorno di assenza sarà sospeso, consentendo quindi di nominare un supplente al suo posto. Inoltre, chi non rispetta l'obbligo sull'accesso agli istituti, sarà punibile con una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro.

Anche nelle università obbligo di green pass per studenti, docenti e personale amministrativo. Anche per gli atenei “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università” deve esibire la certificazione verde.

Dal 10 ottobre, poi, sarà obbligatorio il green pass anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa e non solo per medici e infermieri. Anche in questo caso, oltre alle sanzioni è prevista la sospensione dal lavoro che comporta la perdita dello stipendio.

L’obbligo di green pass resta per accedere ai seguenti luoghi pubblici:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali (ad eccezione di chi effettua prestazioni sanitarie), parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici;
  • mense aziendali;
  • ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni.

Per quanto riguarda i trasporti, è previsto l’obbligo di green pass sui treni, navi e traghetti interregionali, voli nazionali e internazionali e autobus che collegano regioni diverse.

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