Bene rinvio obbligo polizze catastrofali. Portare a fine 2025 esclusione eventi meteo o calamità da computo ore cig
Commenti: 0
Proroga mutui under 36
Pixabay

Prorogare al 31 dicembre 2027 gli incentivi fiscali per l'acquisto della prima casa ai giovani under 36, misura che "purtroppo non è stata inclusa nella Legge di Bilancio approvata a fine dicembre" e che è scaduta il primo gennaio 2025. La richiesta è dell'Ance, avanzata nel corso dell'audizione sul dl milleproroghe in Commissione al Senato.

L'Ance fa riferimento alle imposte di registro e ipo-catastali e al credito di imposta pari all'Iva pagata al rogito. "Sarebbe opportuno che venga inserita la proroga dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 degli incentivi fiscali per l'acquisto della prima casa per i giovani di età inferiore ai 36 anni e con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, senza alcuna condizione legata alla stipula del compromesso di compravendita entro una data predeterminata". La proroga degli incentivi fiscali "si porrebbe in continuità anche con la tempistica di applicazione della garanzia sui mutui per la prima casa, prorogata dalla legge di Bilancio per il triennio 2025-2027".

Per quanto riguarda le misure attinenti, più in generale, l'edilizia e il settore immobiliare, l'Ance valuta positivamente il rinvio dell'obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali che garantisce maggiore flessibilità per imprese e operatori assicurativi, in attesa del decreto attuativo che deve definire le modalità operative.

In materia di lavoro, l'Ance chiede di prorogare alla fine del 2025 la disposizione, introdotta la scorsa estate per il periodo luglio-dicembre 2024, che prevede l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (quali eventi meteo, calamità naturali) dal computo del limite massimo di durata della Cassa integrazione ordinaria. Dal 1° gennaio 2025 è tornata ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l'edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta per gli operai, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della Cigo stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile.

 

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account