Ogni nuovo provvedimento destinato a incidere sulla previdenza, nel nostro Paese, è quasi sempre annunciato come una svolta epocale. Per anni considerate materia “intoccabile”, le pensioni rappresentano un tema centrale nella vita di tutti i lavoratori. Per questo è bene conoscere le diverse novità introdotte tramite la Legge di Bilancio 2026, in particolare sul fronte della previdenza di secondo pilastro.
Tra le modifiche più importanti rientrano: l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, il conferimento del TFR al fondo pensione,l’aumento della deducibilità fiscale per la contribuzione, una diversa gestione dei contributi per gli aderenti automatici e nuove possibilità per la fruizione del montante accumulato da parte dei lavoratori. Ne parliamo con Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, l’associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementare.
Dr. Corbello come funzionerà d’ora in poi l’adesione automatica? Chi non vuole aderire cosa deve fare?
I lavoratori dipendenti del settore privato, all’atto della prima assunzione vengono iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare. Se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o altro accordo collettivo di riferimento non prevede un fondo, si attiva l’iscrizione automatica al fondo Cometa, quale forma residuale di sistema. L’adesione decorre dal primo giorno di lavoro. Il neo assunto, comunque, ha facoltà di rinunciare all’iscrizione entro 60 giorni.
Quali sono i vantaggi per il lavoratore derivanti da questo sistema?
Con l’adesione, il TFR in via di maturazione è destinato al fondo pensione. L’adesione comporta, in aggiunta, anche il versamento del contributo del datore di lavoro, se previsto dal contratto collettivo applicato, e quello del dipendente. Il primo, il contributo datoriale, solitamente di peso maggiore, rappresenta una componente di salario differito a cui è irragionevole rinunciare.
Per chi non è un neo lavoratore, vale la scelta già operata in passato: non vi è l’obbligo di scegliere nuovamente, ma la scelta precedente potrà essere modificata. Ciò significa che, se, in passato, con il precedente impiego, il lavoratore risultava già iscritto a un fondo pensione e versava, in tutto o in parte, il TFR, sarà iscritto automaticamente anche con il nuovo impiego. Se non versava il TFR al fondo pensione, l’automatismo non opera. Se il lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro, in passato aveva scelto di lasciare il TFR in azienda, continuerà a lasciarlo in azienda o nel fondo di tesoreria presso l’INPS, ma può cambiare opinione e scegliere di conferirlo al fondo pensione.
Ci sono delle eccezioni a questa disciplina?
Si, ma sono molto limitate: l’adesione automatica non si applica ai contratti di durata fino a due mesi.
Come cambiano le prestazioni finali a cui il lavoratore può accedere all’atto del pensionamento?
La prestazione principale della previdenza complementare continua a essere la rendita vitalizia per integrare la pensione pubblica, ma dal 1° luglio 2026 aumentano le modalità di possibile utilizzo, in via periodica, del montante individuale accumulato nel fondo pensione.
Innanzitutto, la prestazione resterà erogabile in forma di capitale sino fino al 50% del montante finale accumulato. Detto montante rimane comunque liquidabile tutto in capitale, al momento del pensionamento, se il suo ammontare non raggiunge una certa soglia minima ovvero se il singolo interessato riveste la qualifica di “vecchio iscritto” (sono i soggetti già aderenti a una forma complementare prima dell’aprile 1993).
Quello che è più interessante notare è che la nuova normativa ha introdotto maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione delle prestazioni periodiche. Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili anche:rendite a durata definita , stabilita in ragione dell’aspettativa di vita dell’interessato, rendita con prelievi liberamente determinati ed erogazioni frazionate del montante.
Quest’ultima prestazione periodica sarà richiedibile dal 31 ottobre prossimo. Le nuove prestazioni sono sottoposte ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già previsti per le prestazioni pensionistiche complementari in rendita vitalizia. Va sottolineato che in caso di decesso del fruitore delle nuove prestazioni periodiche il montante residuo andrà al beneficiario designato dall’interessato.
Le nuove norme, però, non cambiano solo l’adesione, ma anche il modo in cui sono investiti i contributi. In che cosa consiste questo passaggio?
La modifica più importante consiste nel superamento del meccanismo storico del comparto garantito come opzione “di default”, ossia automatica per gli aderenti silenti.
Dal 1° luglio 2026 i contributi dei soggetti silenti, iscritti al fondo pensione in via automatica, saranno inseriti in un percorso di investimento costruito in funzione dell’età dell’aderente, quello che in gergo tecnico è definito “life cycle”.
Per esempio: nella fase iniziale, per gli aderenti più giovani, almeno il 50% della posizione sarà investito in azioni mentre nella fase finale (a ridosso della pensione) al massimo il 20% della posizione potrà essere collocata in strumenti a maggior rischio. Il percorso è gestito automaticamente attraverso: passaggi tra comparti; riduzione progressiva del rischio; ribilanciamenti in funzione dell’età e dell’orizzonte temporale dell’investimento. Tutto questo senza necessità di intervento dell’aderente. Inoltre, i costi legati ai passaggi automatici dovranno essere limitati alle sole spese amministrative.
Perché e come la Legge di Bilancio ha reso “più conveniente” l’adesione a una forma pensionistica complementare?
La convenienza è data dalle agevolazioni fiscali previste. A decorrere dall’attuale periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi dei contributi versati alle forme di previdenza complementare è passato da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Si tratta di un modesto arrotondamento, ma è certamente un segnale positivo.
Va ricordato che i lavoratori di prima occupazione post 31 dicembre 2006 possono beneficiare della deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, in misura maggiorata, ove, nel primo quinquennio della partecipazione, abbiano corrisposto la contribuzione in misura complessivamente inferiore al plafond di deducibilità consentito.
Ci può fare un esempio concreto?
L’importo della maggiorazione è costituito dalla differenza tra l’ammontare complessivo dei contributi corrispondenti ai limiti annui di deducibilità (ora di 5.300 euro l’anno) e i contributi effettivamente corrisposti nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. La maggiorazione della deduzione, da utilizzarsi,appunto, nei venti anni successivi (quindi dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione), in ogni caso, non può superare, per ciascun anno, la metà dell’ammontare del limite annuo di deducibilità. Considerando, dunque, il nuovo tetto di 5.300 euro, la maggiorazione, al massimo, potrà essere di 2.650 euro per anno.








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