Il 12 marzo scade il termine ultimo per evitare la sanzione amministrativa di 100 euro prevista per gli invii con errori o per gli invii in ritardo della certificazione unica 2015. Ecco cosa bisogna fare per non essere multati.
Le certificazioni sostitutive - se ci si accorge che una o più certificazioni sono sbagliate, si devono inviare le certificazioni sostituitive con le quali si fa la completa sostituzione delle comunicazioni già inviate e acquisite dal sistema telematico. Non è possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione errata.
È necessario barrare la casella "sostituzione" situata nel frontespizio, impostando con il valore "s" il campo 9 della parte fissa del record d della cu che si intende sostituire. Bisogna, poi, riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record del protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende sostituire.
È necessario ricordare che la nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora, quindi, nella certificazione originaria che si sostituisce fosse presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova attestazione dovrà contenere entrambi i quadri ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.
Il modello di annullamento - nel caso in cui ci si accorga che una o più certificazioni all'interno della fornitura sono da annullare, si deve procedere con l'invio di un modello di annullamento nel quale va barrata la casella posta in alto nel frontespizio del modello, impostando con il valore "a" il campo 9 della parte fissa del record d della certificazione unica che si intende annullare. È necessario riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record d il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola cu che si intende annullare. I record g e h non devono essere riportati.
Le sanzioni - la sanzione prevista dall'articolo 4 comma 6-quinques del dpr 322/98, per i casi di errata trasmissione, pari a 100 euro per ogni singola certificazione non corretta può essere evitata solo se la nuova attestazione viene ritrasmessa entro il 12 marzo. Per quest'anno non saranno puniti gli invii oltre scadenza delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 marzo (circolare 6/e/2015 par. 2.9). L'invio tardivo sia della certificazione che del modello sostitutivo e/o di annullamento di una attestazione inviata nei tempi avente a oggetto certificazioni di lavoro autonomo non sarà sanzionabile ancorché inviata oltre il 12 marzo.
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