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Rottamazione cartelle Equitalia, modulo e scadenza
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L’istanza di adesione alla rottamazione cartelle esattoriali 2017 deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo. Per la definizione agevolata si utilizza il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito web del Gruppo Equitalia e presso tutti gli sportelli di Equitalia.

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito di Equitalia.

Le somme interessate dalla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge n. 225/2016, si riferiscono ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La rinuncia alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è possibile purché la stessa venga presentata entro il 31 marzo 2017. Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 può farlo presentando, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 - dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

La definizione agevolata può essere richiesta anche da chi ha un contenzioso con Equitalia, ma deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata. Anche chi ha già un piano di rateizzazione in corso può aderire alle agevolazioni previste dalla legge, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell'anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.

Equitalia comunicherà entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle eventuali rate, invierà inoltre i relativi bollettini di pagamento.

I pagamenti possono essere effettuati  con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da una a un massimo di cinque rate), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. E’ possibile pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito web del Gruppo Equitalia, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. In questo caso Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, in caso di mancato pagamento della prima rata della definizione (ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata) si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato. A condizione, però, che prima della presentazione della dichiarazione di adesione non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.

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