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Deposito del prezzo della compravendita presso il notaio, le istruzioni per l'uso
GTRES

La legge sulla concorrenza, entrata in vigore lo scorso 29 agosto, ha introdotto il cosiddetto "deposito del prezzo al notaio", ovvero la possibilità di depositare il denaro di una compravendita immobiliare presso un conto gestito dal notaio fino alla trascrizione del contratto nei registri immobiliari. Per comprendere appieno i risvolti di questa norma, nata per tutelare l'acquirente, ma anche il venditore, il Consiglio Nazionale del Notariato ha appena pubblicato una guida con le istruzioni per l'uso.

Il deposito del prezzo al notaio è un'opzione facoltativa: spetta all'acquirente, a seconda dei casi, decidere se avvalersene o rinunciare. Le somme che il notaio si vede versare da parte dell'acquirente saranno custodite in un conto corrente acceso in banca con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”. Queste somme sono separate dal patrimonio del notaio e non cadono nella successione né nella comunione dei beni. Gli interessi attivi che produce il conto vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

I vantaggi del deposito prezzo al notaio:

Il deposito del prezzo protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell’atto. Ma può tornare utile alle parti nelle seguenti ipotesi:

  1. Presenza di un pignoramento o di una ipoteca pregressa -  La casa è gravata da un pignoramento o da un’ipoteca. In atto si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità
  2. Casa soggetta a prelazione legale - L’immobile è soggetto a prelazione legale. In atto si conviene che il prezzo venga pagato una volta che sia venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione.
  3. Casa non agibile -Nell’atto si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
  4. Casa non libera da persone o cose -L’immobile è ancora occupato dal venditore. Si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente libera da persone e cose.
  5. Presenza di debiti del venditore - Il venditore non ha ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico (ad es. spese straordinarie deliberate prima dell’atto per opere non ancora eseguite al momento della stipula). Al fine di garantire l’acquirente (che potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. att. c.c.) presso il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l’incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio.

Tutele anche per il venditore

Il deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall’acquirente al venditore, il quale incasserà le somme dopo qualche giorno ma non correrà alcun rischio in ordine all’effettivo incasso della somma pattuita.

 

Scarica la guida del Notariato

 

 

 

 

 

 

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