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Il voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting è un contributo, alternativo al congedo parentale, per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. E’ stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore della madri lavoratrici ed è stato riconfermato dalla legge di Bilancio 2017.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro: il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse. Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi. Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Il contributo è rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici: coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Queste lavoratrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.

Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile). La presentazione sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento dei fondi.

I termini da rispettare variano in base alla categoria delle lavoratrici. Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità mentre, per le lavoratrici autonome, devono sussistere le seguenti condizioni: sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità; non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.

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