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Oggi lunedì 2 luglio è il termine ultimo per il versamento dell'acconto 2018 della cedolare sugli affitti. Ma cosa succede nel caso in cui si commettano degli errori nel versamento? Il Fisco mette a disposizione del contribuente distratto vari strumenti, il più noto è il ravvedimento operoso, ma esiste anche la cosiddetta "rimessione in bonis".

Per il ravvedimento operoso occore utilizzare i codici tributo "8913" (sanzioni pecuniarie sulle imposte sostitutive delle imposte sui redditi) e il "1992" (interessi sul ravvedimento imposte sostitutive).

L'opzione della cedolare secca va esercitata in fase di registrazione del contratto di locazione, compilando le caselle previste nel modello RLI. L'opzione può essere esercitata anche a contratto in corso, non oltre i 30 giorni dal momento della scadenza dell'annualità. 

Ma il Fisco con la circolare 47/E/2013 ha chiarito che l'istituto della "remissione in bonis" è applicabile anche nell'ipotesi in cui il contribuente opti in ritardo per la cedolare, questo sempre nel caso in cui sia stato già effettuato il versamento dell'imposta di registro.

 

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