Scade oggi, a mezzanotte, il termine entro il quale è possibile inviare il modello 730 direttamente online o tramite Caf e intermediari. Da domani, invece, chi deve ancora presentare la dichiarazione dovrà ricorrere al modello Redditi, la cui scadenza rimane al 31 ottobre. Ma ecco tutte le istruzioni.
Perché, in questo caso, si dovrà rinunciare al rimborso in busta paga da parte del datore di lavoro, richiedendo l’eventuale somma maturata a credito direttamente all’agenzia delle Entrate. In alternativa, si potrà prevedere l’uso del credito in compensazione, recuperando quanto eventualmente non utilizzato nei prossimi mesi nel 730 dell’anno prossimo.
Mentre se dovesse esserci debito d’imposta, il pagamento potrà essere fatto con il modello F24 con maggiorazione (0,40%) entro il prossimo 20 agosto. Ma da domani si inizia anche con le eventuali correzioni o integrazioni, qualora ci si accorgesse della presenza di errori o anomalie. E quindi per ripresentare la dichiarazione corretta si dovrà ricorrere, a seconda dei casi, ricorrere al 730 rettificativo, a quello integrativo, al modello Redditi correttivo nei termini (entro il 31 ottobre) oppure ancora a quello integrativo.
Il 730 rettificativo o integrativo
Il 730 rettificativo è il modello da presentare nel caso in cui sia stato il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale a commettere degli errori nella predisposizione della dichiarazione. È il caso ad esempio dell’intermediario che ha indicato le spese di assicurazione con un codice sbagliato o inserito una spesa medica non detraibile.
In queste ipotesi il Caf, il sostituto o l’associazione professionale devono compilare e rispedire un nuovo modello completo in ogni sua parte che per l’appunto rettifica quello ordinario. Per quanto riguarda l’eventuale somma a debito che dovesse derivare dai nuovi conti va versata con modello F24. Solo la sanzione è a carico dell’intermediario, mentre l’imposta resta dovuta dal contribuente. Si può ricorrere al 730 rettificativo anche in presenza di un eventuale modello integrativo inviato
Se invece è il contribuente a non aver fornito tutti gli elementi necessari da indicare nel 730, e la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito, entro il 25 ottobre può presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti.
Così facendo i lavoratori dipendenti possono ricevere un rimborso dell’eccedenza direttamente in busta paga. Tuttavia, in questo caso, bisogna ricorrere a un Caf o a un intermediario abilitato, perché il contribuente non può procedere da solo anche se era stato lui a inviare il modello originario.
Anche per gli errori sul sostituto d’imposta, il contribuente può presentare sempre entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare o correggere il dato in questione (codice 2 nella relativa casella “730 integrativo”).
Il modello Redditi
Se l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, si deve, invece, utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2018, non essendo più possibile avvalersi di un 730 integrativo.
Se la correzione avviene entro il 31 ottobre prossimo si potrà presentare un modello rettificativo; oltrepassata questa scadenza, bisognerà ricorrere per forza a un modello integrativo e, in quest’ultimo caso, si potrà intervenire al massimo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria.
In ogni caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o modello redditi) non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non elimina l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
Per questo motivo, attraverso i modelli rettificativi/integrativi bisognerà sotto il profilo del versamento integrare unicamente la differenza d’imposta dovuta al fisco o a favore del contribuente.
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