Commenti: 0

Le istruzioni relative al passaggio dal regime dei minimi al forfettario sono state offerte dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 72 del 20 novembre 2018.

Nel dettaglio, il contribuente – che nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa scegliendo di avvalersi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” – ha domandato se è possibile passare al regime forfettario, pur non essendo ancora passati i 5 anni previsti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile applicare il forfettario per il 2018, in quanto non è previsto un vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “il regime di vantaggio è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. I contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5 per cento per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016)”.

E ancora: “Come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015 poiché ‘fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi’, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale. Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile applicare il forfettario per il 2018, in quanto non è previsto un vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, “l’istante, in particolare, può scegliere -avendone i requisiti - di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)”.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità