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Lo scorso 1º gennaio è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Ma cosa rischia chi non fa la fattura elettronica? Andiamo a scoprirlo.

Le sanzioni per mancato o tardivo rilascio della fattura elettronica 2019 sono quelle previste dal decreto legislativo n. 417/1997. Tale decreto all’articolo 6 prevede l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile del documento.

Bisogna però ricordare che, in base alle modifiche introdotte dal dl n. 119/2018, nel primo semestre 2019 le sanzioni non si applicano qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione Iva, mentre saranno pari all’80% qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione Iva del periodo successivo.

Quando si tratta di commercianti al minuto, i ristoranti o prestazioni alberghiere, l’articolo 22 del decreto Iva stabilisce che in tali casi l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente e non oltre il termine di effettuazione dell’operazione.

E’ necessario inoltre sottolineare che alla richiesta di emissione della fattura elettronica è illegittima la richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva al cliente. Il comma 8 dell’articolo 21 del DPR Iva stabilisce chiaramente che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.

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