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Pratiche catastali delle Province, è prevista l’esenzione del bollo o si paga?
GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo le pratiche catastali delle Province. Nello specifico, se c’è esenzione dal bollo per la documentazione di aggiornamenti.

L’interpello n. 261 del 17 luglio 2019, infatti, ha permesso all’Agenzia delle Entrate di spiegare nel dettaglio i meccanismi che regolano l’esenzione per tributi speciali e bollo in favore degli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) che richiedono la documentazione per i propri immobili.

Il quesito è stato sollevato da una Provincia che per i propri immobili effettua pratiche catastali (aggiornamento catasto terreni, aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa e volture) e voleva sapere se per questi documenti può usufruire dell’esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo.

Per l’esenzione dal pagamento dei tributi speciali l’Agenzia ricorda che occorre far riferimento all’articolo unico della legge n. 228/1954 che stabilisce che “Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”.

Con la circolare n. 2/2009, l’Agenzia del territorio ha chiarito che il regime agevolativo si applica anche per i servizi catastali intervenuti dopo l’emanazione della legge purché l’obbligo dell’adempimento ricada sull’ente territoriale e non si tratti di tributi la cui applicazione sia espressamente prevista dalla legge a carico degli stessi Enti.

Di conseguenza tutte le pratiche catastali presentate dalla provincia e riguardanti propri immobili possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 228/1954.

Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo, la tabella, allegato B del Dpr n. 642/1972 elenca tutti gli atti, i documenti e i registri esenti in modo assoluto; in particolare, l’articolo 16 della tabella in esame prevede l’esenzione dell’imposta di bollo per gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.

Ciò stabilito, la provincia rientra a tutti gli effetti tra gli enti citati: ne consegue che gli atti posti in essere e scambiati con Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e con la stessa Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a imposta di bollo.

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