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Scadenza prima rata rottamazione ter, ultima chiamata fissata al 31 luglio
GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 31 luglio 2019 la scadenza per aderire alla rottamazione ter delle cartelle. Entro mercoledì va versata la prima rata o tutto l’ammontare.

La scadenza riguarda tutti i contribuenti che entro il 30 aprile scorso hanno aderito alla definizione agevolata e hanno ricevuto la comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ma come si paga la prima rata (o il totale in un’unica soluzione)? Si può pagare in banca (anche on line), presso gli sportelli bancomat abilitati, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui il contribuente abbia scelto di rateizzare, dopo la prima rata di luglio, gli altri appuntamenti (fino a un massimo di 18 rate) sono fissati a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Per chi invece ha deciso di pagare direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, farebbe bene a non ridursi all’ultimo momento, perché il 31 luglio è anche il giorno fissato dal decreto crescita per presentare le nuove domande di adesione con la proroga alla pace fiscale, riaperta a inizio mese.

Nel caso in cui si paghi in ritardo, parzialmente o si salti anche una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, il debito non potrà essere più rateizzato e l'Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero. Le cartelle o gli avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l'istanza non sarà accolta.

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