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Proroga pace fiscale, online i moduli per la rottamazione delle cartelle
GTRES

Il decreto crescita ha introdotto la proroga dei termini per la rottamazione e il saldo e stralcio delle cartelle. L’Agenzia delle Entrate ha reso note le nuove scadenze e i moduli per aderire.

I contribuenti interessati alla rottamazione devono presentare la domanda, entro il 31 luglio 2019 (grazie alla proroga dei termini introdotta dal decreto crescita), compilando il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio 'Fai D.A. te'.

Eventuali dichiarazioni di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.

Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non cambiano i parametri della pace fiscale, i cui termini erano scaduti lo scorso 30 aprile. Anche chi aderirà alla proroga otterrà lo stesso trattamento previsto dal Decreto Legge n. 119/2018, che ha introdotto la terza edizione della rottamazione, è possibile definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Stesso discorso, quindi, anche per il saldo e stralcio delle cartelle che, è bene ricordare, è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro. Oppure le persone per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

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