Quanto spiegato con la risposta n. 415
Commenti: 0
Ecobonus e cessione del credito, cosa accade per le società
Ecobonus e cessione del credito, cosa succede per le società GTRES

Con la risposta n. 415 l’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul tema della cessione del credito per l’ecobonus. In questo caso, l’istanza di interpello è stata presentata da una società.

Il quesito presentato dall’istante è il seguente:

“La società istante, nel 2019, dichiara che sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica e che maturerà il diritto alle detrazioni di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito, legge di Bilancio 2007). La relativa detrazione (spettante alla società) sarà imputata per trasparenza pro quota ai tre soci. I soci, a loro volta, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito (corrispondente alla detrazione) alla società istante da loro partecipata, poiché hanno una limitata capienza IRPEF. L’istante chiede se tale operazione sia permessa anche alla luce delle interpretazioni date dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018”.

L’Agenzia delle Entrate ha in sintesi risposto affermando che per poter cedere il credito è importante identificare il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”. Nel caso proposto dall’istante, le Entrate hanno affermato che “i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possano cedere all’istante il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento”. Quindi, i soci non possono cedere il credito che deriva dai lavori di riqualificazione energetica alla società a cui spetta la detrazione. La normativa non prevede tale possibilità.

Aggiungendo che: “Laddove venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma”.

Nello specifico, ricordando la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e menzionando le circolari che hanno fornito chiarimenti in merito, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “per ‘soggetti privati’ cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità