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Quanto specificato dalla circolare 14/E delle Entrate
Quanto specificato dalla circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate GTRES

Tra i soggetti ammessi al credito d'imposta per l'affitto ci sono anche i bed and breakfast. A chiarirlo la circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 giugno 2020.

Secondo quanto chiarito dalla circolare 14/E, "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", tra i soggetti ammessi ci sono anche gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti pervacanze, bed and breakfast, residence (fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia).

Come evidenziato da un articolo di Italia Oggi, "benché la norma escluda dall'agevolazione le locazioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, per le imprese operanti nel settore turistico ricettivo extra alberghiero questo paletto viene meno poiché l'unità immobiliare presa in locazione, anche se di categoria A (esclusi agli A/10), è di fatto utilizzata per svolgere l'attività". Secondo quanto sottolineato, "l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate" risulta essere "coerente ed in linea con l'intento principale del legislatore ovvero quello di sostenere le attività maggiormente colpite dall'emergenza economica prodotta dal Coronavirus, settore turistico in primis".

Attenzione però alla verifica della contrazione del fatturato. Sempre in base a quanto evidenziato da Italia Oggi, infatti, "come indicato al comma 5 dell'articolo 28 del dl 34/2020, infatti, il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".
La circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che il calcolo per la verifica del fatturato deve "essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva".

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